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TRIBUNALE DI
MODENA Sez.II
Civile
ORDINANZA 7 dicembre
2000 dott. Roberto Masoni
R.G. 272/2000
AB Casa c/ Berber
Il
g.i.
a scioglimento della riserva assunta osserva quanto
segue:
1. A.B.Casa s.r.l., sedente a Milano, in quanto titolare del
marchio registrato "Voglia di Casa", relativo a prodotti afferenti alla
classe merceologica 24, ossia tessuti, coperte da letto e copritavoli, ha
dedotto nel ricorso ex art. 700 c.p.c. qui proposto di avere subito
contraffazione di marchio in quanto lo stesso sarebbe stato utilizzato da
Berber s.n.c. di Breveglieri P. & C. che avrebbe registrato ed
utilizzato un sito web attualmente attivo denominato appunto
www.vogliadicasa.it. Stante il rischio di confusione, ha, perciò, chiesto
in via cautelare l'inibizione al suo utilizzo quale domain name, come
anche dell'insegna distintiva dell'unità locale della resistente posta a
Castelfranco Emilia. Berber s.n.c. di Breveglieri P. & C. si è
costituita in giudizio opponendosi alla domanda ed ha chiesto il rigetto
del ricorso. A prescindere dal merito della vicenda, si rileva la
presenza di un ostacolo procedurale che non permette di scendere ad
esaminare la fondatezza della domanda principale di A.B. Casa. Si
tratta, in particolare, della mancata evocazione in giudizio del soggetto
destinatario mediato della richiesta di inbizione urgente, ossia la
Registration Authority italiana presso il C.N.R.; si tratta dell'ente
italiano che, in base al principio "first came, first serve", assegna a
chi ne faccia richiesta per primo i nomi a dominio, in base ad una
valutazione puramente formale, senza cioè effettuare alcun controllo
preventivo sulla liceità della assegnazione e che, per espressa
disposizione del regolamento interno di assegnazione dei nomi (art. 12),
può disporre la sospensione dell'assegnazione di esso "per ordine
dell'autorità giudiziaria, notificatole nelle forme di legge,... con cui
ne venga inibito l'uso dell'assegnatario". La mancata evocazione nel
giudizio cautelare del destinatario dell'eventuale ordine giudiziale di
inibizione o di sospensione del nome a dominio (Registration Authority
Italiana) determina il difetto di contraddittorio, non sanabile con un
ordine giudiziale, non trattandosi di litisconsorzio necessario (art. 102
c.p.c.). E' infatti evidente che, in base ai principi generali della
procedura (art. 101 c.p.c.), un ordine giudiziale può essere rivolto
solamente a chi sia stato regolarmente evocato in giudizio, con ciò
mettendolo in grado, se lo desideri, di difendersi dalla richiesta contro
di lui avanzata. Tale difetto di contraddittorio deve condurre, perciò, al
rigetto della domanda cautelare principale.
2. Parte istante ha poi
dedotto a sostegno della domanda cautelare anche un'altra significativa
circostanza, ossia che l'insegna dell'unità locale della resistente, il
cui negozio, come emerge dalla visura camerale, è posto a Castelfranco
Emilia, via Circondaria sud 109, è del pari lesiva della sua privativa in
quanto esercitato sotto la denominazione di "Voglia di casa" ed ha del
pari chiesto l'inibizione all'utilizzo. La domanda è infondata e va
quindi reietta. Infatti, perché possa soccorrere la tutela invocata
prevista dall'art 13, 1° comma, l. marchi è necessario che i segni
distintivi adottati, eguali o simili, oltre a riguardare prodotti identici
od affini, siano in grado di "determinare un rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in rischio di associazione tra i due
segni". In tal caso fa, tuttavia, difetto il rischio di confusione tra
il marchio identificativo dei prodotti offerti in vendita dalla ricorrente
e l'insegna dell'unità locale della resistente. Va, infatti, considerato
che un simile rischio di confusione, pur nell'identità della denominazione
adottata per l'individuazione dei segni distintivi prescelti dai due
imprenditori, sembra in concreto da escludere. A.B. Casa, per quanto
titolare di un marchio dotato di una certa notorietà soprattutto
nell'Italia del Nord, ove è titolare di ben 10 negozi collocati tra Torino
e Milano, non sembra in grado di subire alcuno sviamento di clientela e
quindi di concorrenza sleale, da parte dell'unico negozio di cui è
titolare la società modenese avente un'insegna identica al marchio della
prima. Il negozio in questione si trova, infatti, in un paese della
provincia modenese, privo di altri punti vendita oltre a quello di
Castelfranco, ove è esercita un'attività di "piccola importanza", come la
definisce la visura camerale in atti, anche perché priva di dipendenti ed
ove collaborano solo due addetti indipendenti. Il principio de quo
trova riscontro in giurisprudenza ove si legge che: "La ditta,
pur essendo costituita essenzialmente dal nome, dalla sigla o dalla
denominazione dell'imprenditore, puo' comprendere anche indicazioni
relative all'attivita' dell'impresa o parole di fantasia idonee ad
accentuarne la forza individualizzante, ed in essa, come nell'insegna,
possono essere inserite, quali elementi aggiuntivi o integrativi, anche
parole o espressioni di fantasia rappresentative di un marchio altrui,
quando, in ragione dell'oggetto dell'impresa o del luogo del suo
esercizio, non ne derivi possibilità' di confusione con l'attivita' e i
prodotti dell'altra impresa, ad esempio per la limitatezza dei mercati in
cui le due imprese rispettivamente operano e per la distanza esistente tra
i relativi esercizi commerciali" (così Cassazione civile, sez. I, 23
dicembre 1983 n. 7583). Come si vede le due realtà aziendali non sono
minimamente equiparabili da un punto di vista qualitativo o quantitativo,
come pure i rischi di interferenza tra di esse, data anche la distanza
spaziale che le divide, risultano essere pressoché nulle; ciò che
giustifica, pertanto, il rigetto anche della domanda in questione. Le
spese seguono la soccombenza (artt. 669 septies e 91 c.p.c.) e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta le
domande della ricorrente. - la dichiara poi tenuta e condanna al
rimborso delle spese della presente procedura che liquida in complessive £
2.500.000 (di cui £ 427.000 per anticipazioni; £ 1.000.000 per diritti ed
il residuo per onorario), oltre ad IVA e CAP come per legge e 10% spese
generali.
Modena, 7.12.2000
Si comunichi
Il
g.i. (dott. R. Masoni)
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