|
TRIBUNALE
DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Ordinanza del 24/1/2000
N. R.G. 2560/99
Il Giudice Designato
Nell'ambito della procedura cautelare promossa da
TOURING
CLUB ITALIANO e TOURING EDITORE s.r.l. (rapp.ti e difesi dall'avv.
Giovanni Guglielmetti e Luigi Colombo di Milano e avv. Angelo Angeloni
di Viterbo) nei confronti di
VECCHI MAURIZIO (rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Bartoletti
di Viterbo),
ed intesa ad ottenere un provvedimento ex art. 634 legge marchi
e art. 700 c.p.c. che inibisca alla ditta Maurizio Vecchi Editore
l'utilizzazione del segno distintivo "TOURING" anche nella rete
World Wide Web (WWW) all'interno dei domini Internet.
Letti gli atti e sentite le parti, viste le memorie da queste depositate
nei termini concessi,
o s s e r v a
I ricorrenti - operanti da oltre un secolo nel settore del turismo
mediante organizzazione di servizi informativi e culturali, nonché
mediante vendita di periodici e pubblicazioni specialistiche, la
prima quale associazione non riconosciuta (in sigla TCI) e la seconda
quale editore delle pubblicazioni del gruppo TCI - lamentano che
la ditta Maurizio Vecchi Editore (in sigla MVE), corrente in Caprarola
(Viterbo), abbia illecitamente utilizzato il denominativo Touring
per l'accesso alla rete telematica WWW (all'interno di Internet)
aprendo un proprio sito individuato con il domain name (ND) di www.touring.it
con scopi e finalità identiche a quelle proprie dell'Associazione
Touring Club Italiano operante su Internet con un sito denominato
www.touringclub.it; attività ritenuta lesiva del proprio
marchio Touring Club nonché idonea a danneggiarli e/o comprometterne
l'attività economica in quanto caratterizzata da un comportamento
sanzionabile anche ai sensi dell'art. 2958 n.3 c.c. per l'intrinseca
portata di non lealtà dell'atto concorrenziale posto in essere.
Si difende parte resistente sostenendo non essersi verificata alcun
attività illecita dal punto di vista della concorrenza sia per con
riguardo alla pretesa violazione del marchio (Touring) che con riguardo
alla violazione di segni distintivi-denominazioni della ricorrente
TCI nei cui confronti viene pure eccepita la legittimazione attiva
in quanto alla stessa, essendo una libera associazione senza fini
di lucro, non sarebbe applicabile la normativa di cui agli artt.
2598 e segg. Cod.civ..
Pacifiche e documentate le circostanze di fatto da cui desumere
l'effettività dell'attività ascritta alla ditta resistente e con
le modalità descritte in ricorso (emergenti dai documenti versati
in atti nonché dalla diretta visione sulla rete Internet dei due
siti n questione), occorre passare all'esame del merito della richiesta
cautelare che su tali fatti si basa.
La tutela cautelare qui invocata, infatti, è volta ad ottenere un
provvedimento di inibitoria provvisoria ex art. 700 c.p.c. e art.
63 legge sui marchi, nei confronti di un soggetto che utilizza,
secondo la tesi delle ricorrenti illecitamente, un segno distintivo
altrui (anche tutelato perché
registrato) per tal motivo ritenuto anche concorrente
sleale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598 n.1 e 3
e 2599 cod. civ. in quanto avrebbe posto in atto un comportamento
contrario alle norme regolanti i rapporti tra concorrenti.
Venendo al merito rilevasi come sussista a vantaggio delle parti
ricorrenti il buon diritto legittimante la invocata cautela inibitoria
scaturente dalla indiscutibile esistenza di un uso pregresso e consolidato
del segno "Touring" seppur accompagnato ad altre espressioni identificative
del soggetto titolare (Touring Club It. - Touring Editore - Touring
Giovani - ecc.); tale denominativo è sicuramente identificativo
dell'associazione ricorrente e di tutte le aziende ed attività associative
e commerciali ad essa facenti capo, per la consolidata conoscenza
che in oltre un secolo di attività il TCI ha acquisito sia tra i
normali utenti dei suoi servizi turistici e culturali che tra le
generalità dei cittadini comunque interessati alle informazioni
su notizie turistiche in genere (basti aver riguardo alla diffusione
dell'uso delle cartine stradali edite dal TCI).
Ciò consente di attribuire al segno Touring il carattere di marchio
forte per la sua intrinseca capacità di attribuire in modo inequivoco
una data attività ad uno specifico soggetto (il Touring Club Italiano),
marchio Touring che, sebbene registrato come tale solo in epoca
recente, aveva già acquistato sul mercato una sua valenza fortemente
identificativa del titolare del più esteso marchio (registrato in
epoca antecedente come Touring Club Italiano) al punto da portare
quel segno (il Touring, appunto) ad essere considerato un diminuitivo
e così essere in tutto e per tutto equiparato al T.C.I. anche per
coloro i quali fanno uso delle tecniche informatiche navigando nei
siti W.W.W. di Internet.
L'illecito utilizzo del marchio della ricorrente associazione è
dimostrato anche dall'assenza di qualsiasi nesso del nome Touring
con la ditta del resistente Vecchi Maurizio il quale, svolgendo
attività anche nel settore dell'informazione turistica (circostanza
pacifica), ha ritenuto utile e conveniente apparire su Internet
con un sito distinto con il domain name (così è in astratto definito
il nome che identifica il titolare del singolo sito del WWW) "Touring.it"
per la sua forte valenza evocativa del settore turistico in cui
opera da anni il TCI che, sulla medesima rete, oggi opera attraverso
un sito (Touringclub.it) con cui è facile la confusione e la confondibilità
del titolare.
Appare evidente, ciò premesso, come la richiesta cautelare trovi
il suo più immediato aggancio giustificativo nella ritenuta sussistenza
dell'estremo della confondibilità tra i segni distintivi delle due
parti in contesa; la tematica sui segni distintivi (Touring Club
Italiano e Touring) richiama concetti e principi che trovano applicazione
anche nella valutazione della contraffazione o dell'illecito uso
di marchi altrui.
Premesso, infatti, che la parola inglese "Touring" non può dirsi
sicuramente parola di ordine ed uso naturale e comune nel lessico
attuale della lingua italiana, sebbene dai più conosciuta nel suo
significato generico di "cosa che attiene al turismo in generale",
e che la stessa - ex se - non potrebbe legittimare una pretesa escludente
l'altrui uso se associata ad una
iniziativa commerciale o di altra attività rivolta
al pubblico, non v'è dubbio che nel campo strettamente afferente
"le cose del turismo" il termine Touring richiami alla mente del
potenziale interessato l'associazione Touring Club Italiano anche
perché, ed è qui il cuore del problema, nell'uso corrente tale denominazione
complessa viene scissa in quella più breve ed immediata di Touring
(da sola od in aggiunta ad altra parola: esempio: TOURING Giovani);
sia nel modo con cui spesso tale soggetto viene identificato anche
dagli organi di stampa (ed in merito l'episodio narrato dalle ricorrenti
con riguardo al periodico Internet News è eloquente) sia per come
lo stesso viene indicato dal TCI nelle sue singole iniziative (ad
es. il mensile dell'associazione è denominato Qui Touring con una
evidente intenzione di segnalare al lettore che su quella rivista
vi sono le notizie del Touring).
Così come costantemente insegnato dalla giurisprudenza prevalente
(e dalla stessa dottrina) la protezione accordata dalla legge sul
diritto di autore (L. 22.4.1941 n. 633) va verificata procedendosi
ad un accertamento se non anche dell'originalità, quanto meno di
una significativa capacità individualizzante relativamente all'utilizzazione
d'un vocabolo genericamente idoneo ad indicare e delimitare l'area
degli argomenti oggetto di trattazione, necessaria espressione minima
di generico riferimento per chiunque intenda svolgere attività editoriale
nello specializzato settore prescelto e non ritenga conveniente
o non sia in grado di creare una "testata" (perché il domain name
tale è nell'ambito Internet) meglio caratterizzata per originalità
o fantasia.
Nel caso in esame va esclusa la sussistenza di una locuzione del
tutto generica e scarsamente individualizzante (come sostenuto dal
resistente) per il termine in questione il quale non può essere
considerato come semplice indicativo di un bene della vita (il turismo)
dei cui vari aspetti si occupa l'attività di una data azienda ovvero
di una data pubblicazione; ciò sia perché il prodotto turismo non
può essere considerato equiparabile - dal punto di vista lessicale
- al termine touring quantomeno nel limitato ambito nazionale, sia
perché il segno touring, per come utilizzato concretamente dalle
parti ricorrenti, va considerato come marchio, seppure lo si voglia
ritenere caratterizzato da intrinseca debolezza, meritevole di tutela
perché il suo lungo uso, anche congiunto ad altri termini, ha determinato
nel pubblico dei consumatori medi l'abitudine (e la consapevolezza)
a ritenere come la stessa cosa il T.C.I. ed il Touring sic et simpliciter,
con la logica ed immediata conseguenza che l'utilizzazione del nome
Touring da parte di altri soggetti può portare alla confusione tra
le iniziative commerciali di diversi soggetti, tanto più quando
uno dei questi abbia acquisito una notorietà tale da rendere i propri
prodotti o la propria attività identificabile anche mediante semplici
abbreviazioni del nome originario (a tal proposito è utile il richiamo
a quanto è avvenuto nel caso del Foro Italiano, nota rivista di
diritto, identificata dagli addetti al lavoro con l'abbreviativo
"Foro"; v. Tribunale Modena 23 ottobre 1996, in Foro It 1997, I,
2316).
La riprova della correttezza dell'argomentare che precede si rinviene
proprio analizzando ciò che è avvenuto sulla rete WWW di Internet
con l'iniziativa della Maurizio Vecchi Editore che si è avvalsa
dell'identificativo del
sito www.touring.it (a lei concesso dalla Autorità
a ciò preposta senza alcuna valenza legittimante l'uso del nome
prescelto a scapito di quelli altri soggetti, stante l'unica regola
vigente che è quella del "first come, first served" - priorità della
richiesta ed assenza di identità del nome richiesto).
Come è stato rilevato dagli specialisti del settore "le caratteristiche
peculiari che hanno fatto di World Wide Web una vera e propria rivoluzione
nel panorama degli strumenti di comunicazione possono essere riassunte
nei seguenti punti: "la sua diffusione planetaria, la facilità di
utilizzazione e dei collegamenti, la possibilità di trasmettere
e ricevere informazioni multimediali, la semplicità di gestione
per i fornitori di informazione..."; dal punto di vista dell'utilizzatore
finale del WWW, infatti, la rete si presenta come uno sconfinato
spazio informativo costruito da documenti multimediali interconnessi
tramite una rete di collegamenti che fanno sì che si crei un vero
e proprio ipertesto che vede tutti gli utenti quali suoi fruitori
e formatori senza soluzione di continuità; in tale spazio informativo
l'utente può con estrema facilità muoversi alla ricerca di dati,
testi, informazioni, curiosità varie, prodotti ecc. usando dei programmi
che vengono correntemente definiti browser (dall'inglese fornire).
Chi intenda accedere a tale vasta rete telematica per acquisire
informazioni o dati inseriti nella medesima rete dalle varie aziende
o da singoli fornitori di informazioni (università, centri di ricerca,
negozi, giornali ecc.), deve seguire delle semplici, ma essenziali,
procedure di ricerca per reperire l'informazione cercata e valutare
la sua correttezza, completezza ed imparzialità (aspetto, quest'ultimo,
assai delicato ed in parte affidato alla personale esperienza dell'utente
e su cui si dirà appresso).
Il primo aspetto, che è quello di scoprire le pagine esistenti sulla
rete che si occupano dell'argomento desiderato, viene affrontato
mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca che si differenziano
in "motori di ricerca per termini" ed "indici sistematici".
Senza voler dar qui conto ex professo di aspetti e questioni di
natura tecnica, ciò che preme evidenziare in questa sede è che l'utente
che accede alla rete informativa può servirsi di strumenti per accedere
ai dati desiderati senza sapere dove trovarli, o perché ignora se
tali dati vi siano o perché ignora chi li possa avere immessi in
rete ovvero perché non conosce l'ampiezza della materia ed intende
accedere al massimo delle informazioni disponibili sull'argomento.
Con la ricerca per termini i c.d. motori di ricerca permettono di
ricercare parole o combinazioni di parole in un archivio indicizzato
di documenti in formato digitale; tale ricerca si dimostra molto
comoda e semplice nel caso di nomi propri (il dato poeta o scrittore)
o quando le informazioni ricercate si lascino caratterizzare attraverso
termini molto specifici (ad es. informazioni sulla cura del tumore
al seno, si usa la combinazione "tumore" and "seno"). In tali casi
la ricerca è del tutto meccanica perché il programma cerca i termini
da noi forniti nell'indice in suo possesso e fornisce le corrispondenze
trovate; l'intelligenza della ricerca dipende in gran parte dalla
scelta delle parole usate come parametri e tanto più validi saranno
i risultati della ricerca quanto più
corretta sarà stata l'utilizzazione dei termini
di ricerca (ed indirettamente ciò riporta alla abilità del singolo
fornitore in rete nella scelta del proprio nome di dominio).
La ricerca sistematica avviene su cataloghi ragionati di risorse,
suddivisi su settori e organizzati gerarchicamente, partendo da
categorie più generali per arrivare a quelle più specifiche.
Qualunque sia lo strumento utilizzato (che comunque avviene tramite
"motori di ricerca" del tipo indicato dalle parti: Yahoo!, AltaVista,
HotBot, Virgilio ecc.) l'utente "normale" della rete è costretto
ad una navigazione per tentativi per poter giungere ad un risultato
soddisfacente; tentativi che ogni fornitore di informazioni cercherà
di abbreviare od eliminare mediante l'allestimento di siti caratterizzati
da denominazioni molto particolari e poco comuni, al limite cercando
di sfruttare termini molto noti e fortemente evocativi del prodotto
informativo fornito in rete (in merito nei paesi anglosassoni si
parla di domain name grabbing per indicare il fenomeno dell'accaparramento
di marchi famosi con registrazione dell'altrui nome sulla rete WWW
per sfruttarne la popolarità in difetto di preventivo accesso sulla
rete stessa da parte del titolare del marchio).
Ciò è quello che pare potersi dire avvenuto nel caso in esame dove
il resistente - per accedere al mondo informativo in campo turistico
- ha ritenuto utile e conveniente registrarsi sulla rete con il
nome www.touring.it ben sapendo che così facendo avrebbe evitato
i rischi di rimanere del tutto ignoto - ovvero poco esplorato -
al vasto pubblico degli utenti Internet ivi compresi gli utenti
dei servizi turistici offerti dal Touring Club Italiano (sia perché
soci del TCI sia perché conoscitori delle indubbie qualità dei servizi
offerti dalla medesima associazione).
L'esame delle varie pagine dei due siti in contesta (sia nella rispettiva
Home page che in quelle successive) danno conferma di ciò; chi avesse
effettuato la ricerca tramite la parola "touring" (ricerca per termini)
avrebbe ricevuto una notevole quantità di dati (questo è sicuramente
vero) anche circa soggetti operanti in settori diversi; ma è indiscutibile
che così operando il singolo utente avrebbe potuto avvedersi della
presenza anche del sito della MVE ed aprirla ritenendo di trovarsi
nel sito del TCI stante la forte identità delle informazioni fornite
dal sito del resistente, la cui identità effettiva (quale MVE) poteva
essere rilevata solo dopo aver avuto accesso al sito stesso con
lettura delle informazioni afferente, quantomeno, la prima pagina
(quella ove vi è maggiore concentrazione pubblicitaria appetibile
per gli utenti).
In via di fatto, invero, non sembra dubitabile che un "sito" del
WWW possa essere equiparato ad una rivista od ad altra pubblicazione
(del tipo cartaceo classico) con una Home page identica alla copertina,
il nome della testata assimilabile al domain name, e le ulteriori
pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista
cartacea; e così come si chiede la tutela del proprio nome identificativo
per la testata invocando l'originalità del termine, il pregresso
uso del termine e quant'altro, in modo identico deve potersi fare
con riguardo al nome utilizzato per accedere a WWW.
Appare sussistente, per tali ragioni, la capacità
confusoria del denominativo del sito Internet utilizzato dal resistente
sia in contrasto con le norme sui marchi che con quelle sulla correttezza
professionale.
In merito a questo ultimo aspetto va detto che appare naturale che
lo scopo per cui si apre un sito (commerciale o informativo) è proprio
quello di avere il maggior numero possibile di visitatori che, mediante
l'accesso sul sito stesso (anche soltanto di passaggio), potranno
leggere e visionare la pubblicità ospitata dal titolare del sito
(i c.d banner - annunci pubblicitari a forma rettangolare assimilabili
a normali affissioni pubblicitarie) che potrà vendere tali spazi
a terzi facendosi forte dei dati di "spoglio" forniti dai vari provider
o fornitori dei programmi.
Ciò costituisce sicuramente attività concorrenziale e a tal fine
va aggiunto che per esservi attività idonea a danneggiare l'altrui
attività d'impresa il (potenziale) concorrente deve porre in essere
atti che possano causare confusione con l'attività dell'altro concorrente;
atti realizzabili con mezzi e modalità varie (purché idonee) ma
pur sempre tali da poter sviare la clientela dall'attività esercitata
dal concorrente (anche per effetto del limite di cui all'art. 2598
n. 3 c.c.).
Questa finalizzazione della tutela codicistica consente di chiudere
il cerchio della questione di cui si sta discutendo; il nome utilizzato
dal resistente costituiva il classico specchietto per le allodole
per catturare utenti interessati a notizie in materia di turismo
ma "attratti" non dal termine generico "turismo" ma dal noto marchio
abbreviato TOURING attribuito alla nota associazione T.C.I.; ciò
può comportare il pericolo che le informazioni ed i servizi offerti
dal titolare di un sito possano essere confusi con quelli offerti
dall'altra azienda sia mediante un altro sito che con le ordinarie
forme di pubblicazione periodica edite dalla ricorrente società.
La tutela invocata dalle ricorrenti a tale ultimo titolo sussiste
anche perché riguarda due imprenditori tra loro concorrenti (ovvero
potenzialmente concorrenti); e nel caso de quo la cosa emerge alquanto
evidente al di là delle eccezioni sollevate da parte resistente,
e tenuto conto, in particolare, del soggetto che di fatto gestisce
la struttura economica denominata Touring Club Italiano.
È possibile affermare - alla luce di quelle che sono le concrete
emergenze di questo giudizio cautelare e salve le diverse risultanze
del successivo giudizio di merito - che l'Associazione ricorrente,
anche tramite le sue collegate, stia sul mercato come un vero e
proprio imprenditore commerciale con i comportamenti e gli scopi
tipici di questo: - ricerca di aumentare la clientela per procurarsi
un maggior profitto e non solo per maggiormente diffondere gli scopi
propri dell'associazione (promovimento di attività turistiche, culturali
e ricreative).
Ciò può essere desunto dal tipo di attività in concreto esercitata
che, per sua natura, si presta tanto ad essere gestita con scopi
e finalità prettamente ricreative e no-profit (come avviene normalmente
per una associazione non riconosciuta) come anche per scopi economici
tendenti, quantomeno, al pareggio dei costi con i profitti, e per
scopi commerciali (come per la
predisposizione di viaggi e manifestazioni a pagamento);
nel primo caso sotto forma di offerta, ai propri associati o anche
a terzi, di libri, attrezzature, lezioni, ed in pratica di tutto
quanto occorrente per la conoscenza delle risorse turistiche e culturali
italiane; nel secondo caso, con l'attività di vera e propria impresa,
sotto forma di offerta di servizi di vario genere anche ai soci-utenti
dietro pagamento di un corrispettivo per il servizio o spettacolo
di volta in volta offerto.
Ciò che accomuna i due aspetti delineati - nell'ambito di quello
che qui interessa - è l'essere gli stessi rivolti al perseguimento
di un medesimo risultato in termini di produzione di un servizio
(con metodo economico o meno) rivolto a terzi (gli associati o altri
utenti) da effettuarsi con mezzi e strumenti concretamente idonei
allo svolgimento di attività d'impresa. D'altra parte è caratteristica
tipica delle associazioni la struttura aperta all'adesione di nuovi
associati con la previsione che una tale adesione presupponga, almeno
di regola, una preventiva valutazione da parte dell'organo interno
dell'associazione sul possesso dei requisiti previsti nello statuto;
mentre nel caso in esame nessun limite è stato previsto per essere
associati oltre alla richiesta ed il versamento delle quote annuali.
Ciò esclude soltanto che si possa considerare in sintonia con le
tipiche manifestazioni della vita di una vera associazione l'indiscriminato
e libero accesso consentito con il semplice versamento della quota
annuale, ma non può disconoscersi la legittimità dell'utilizzo della
struttura associativa da parte di coloro i quali abbiano deciso
di associarsi per fruire di un servizio a costo inferiore (giovandosi
della finalità non lucrativa dell'associazione) anche senza voler
condividere appieno tutte le finalità dell'associazione.
La natura commerciale dell'attività svolta dal T.C.I. (a prescindere
dalla sua veste giuridica: non può essere disconosciuta quantomeno
ai fini dell'invocata tutela.
Ciò che conta, in definitiva, è l'avere accertato l'esistenza di
una attività d'impresa gestita da un soggetto in un dato settore
economico ed in assenza di violazioni ai limiti ed alle prescrizioni
di legge. Deve ritenersi, inoltre, sussistente anche l'altro elemento
richiesto dall'art. 700 c.p.c. e cioè il pregiudizio imminente ed
irreparabile; al riguardo, ed in verità, oltre al rischio concreto
del ripetersi degli atti di confusione già avvenuti (con riferimento,
peraltro, a soggetti altamente qualificati quali il Ministero dei
beni culturali ed una rivista specializzata nel settore Internet),
va rilevato che l'eventuale provvedimento inibitorio adottato in
via definitiva potrebbe intervenire in tempi non ristretti al punto
da rendere difficilmente risarcibile, e comunque, irrecuperabile
la perdita economica conseguente all'avvenuto sviamento di clientela,
vanificando in tal guida ogni eventuale favorevole risultato del
giudizio di merito.
L'intervento giudiziario attuato mediante lo strumento cautelare
in materia di concorrenza sleale così come in materia di tutela
dei segni distintivi, è non solo ammissibile ma, soprattutto, necessario
poiché avendo previsto la legge una cautela tipica per tali situazioni
(per i marchi e brevetti), l'operatore economico dispone di uno
strumento agile e veloce per il caso di
illeciti che, incidendo su situazioni di libero
mercato e con connotati estremamente mutevoli e variabili, difficilmente
risultano riparabili con gli ordinari strumenti del risarcimento
per equivalente; ciò vale in termini eguali per le ipotesi di concorrenza
sleale.
In particolare si può ottenere, prima di tutto, una inibitoria provvisoria
del comportamento illecito (concorrenziale), ovvero ogni altro provvedimento
che si ritenga adatto ad elidere i riflessi negativi sulla sfera
aziendale del concorrente leso.
Il contenuto da dare al provvedimento cautelare instato deve, infatti,
consentire di impedire la prosecuzione dell'attività concorrente
o privandola delle caratteristiche di illiceità o impedendone l'esercizio
sino al giudizio definitivo sulla correttezza dell'attività stessa.
Appare necessario, inoltre, provvedere anche alla pubblicazione
della ordinanza cautelare per elidere gli effetti già realizzatisi
per l'utilizzo del sito in questione; e ciò al fine di ripristinare
la situazione del mercato afferente l'utilizzo dei denominativi
identificativi propri dei ricorrenti.
Non sembrano sussistere ragioni oggettive che consiglino la subordinazione
dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare al rilascio di una cauzione
per gli eventuali danni subiti dal resistente; a tal fine non vi
è stata alcuna prova o deduzione dimostrativa di eventuali negative
valutazioni delle capacità patrimoniali delle parti ricorrenti.
Le spese del presente procedimento cautelare vanno rimesse alla
successiva statuizione del giudizio di merito che dovrà essere iniziato
entro gg. 30 dalla presente ordinanza
P.
Q. M.
visti gli artt. 669ter, 669sexies, 669septies e 700 c.p.c.
Il Giudice designato nel procedimento
cautelare promosso da Touring Club Italiano e Touring Editore s.r.l.
nei confronti di Vecchi Maurizio così provvede:
a) INIBISCE a Vecchi Maurizio, titolare della ditta Maurizio Vecchi
Editore (corrente in Caprarola - VT - via Madonna dei Gigli), l'uso in
qualsiasi forma e modo del segno distintivo "TOURING" anche
sulla rete Internet, vietando l'utilizzazione ulteriore del nome di
dominio Internet "www.touring.it";
b) ordina che a cura di parte ricorrente, ed a spese del resistente,
la presente ordinanza venga pubblicata per estratto a caratteri doppi
del normale, per due volte, sul Corriere della Sera edito in Milano;
c) ordina che la presente ordinanza venga inserita nei siti Internet
delle parti in questione per la durata di giorni trenta (con suo
richiamo nella Home Page dei medesimi siti) ove il sito www.touring.it
non venga disattivato; nonché comunicata ai gestori della rete che
hanno concesso l'utilizzo della denominazione del sito dalle parti in
causa per l'eventuale inserimento dell'ordinanza in caso di mancata
pubblicazione da parte di Maurizio Vecchi Editore;
FISSA in giorni trenta il termine entro il quale iniziare il
giudizio di merito all'esito del quale rimette la decisione sulle
spese anche di questo procedimento. Si comunichi.
Viterbo, 24.1.2000
IL GIUDICE DESIGNATO (dr. Giuseppe Lo Sinno)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 Gennaio 2000
|