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Tribunale
Civile di Verona
Ordinanza el 25/5/1999
R.G.N. 69/99 P.C.
TECHNOWARE ENGINEERING S.p.A.
vs
EFFEDI S.a.s.
IL G.D.
Sciogliendo la riserva che precede;
premesso in
fatto:
che con ricorso depositato in data 23.3.1999
Technoware Engineering esponeva:
-
che essa ricorrente era azienda del gruppo
industriale Riello, specializzata nella produzione di distributori automatici per home
video; che fin dallinizio del 1995 aveva posto in commercio la linea di distributori
automatici denominata "TECHNOVIDEO", sostenendo investimenti pubblicitari per
far conoscere il prodotto; che attraverso il pluriennale uso del marchio prodotto, avente
i requisiti richiesti per la registrazione, aveva ottenuto il diritto di utilizzazione in
via esclusiva nellambito delluso fino ad allora fattone, con il conseguente
diritto di inibirne la utilizzazione; che il 2.3.1999 aveva depositato domanda di brevetto
per marchio nazionale "TECHNOVIDEO" e che fin dal 1997 aveva espostole
caratteristiche della propria linea "technovideo" su internet al sito
"Technoware.it" evidenziato digitando la parola "technovideo", che la
ricorrente lamentava che limpresa Effedi s.a.s. di Flavio Fiorazzo aveva
recentemente registrato un "domain name" coincidente con il marchio TECHNOVIDEO
e precisamente "www.technovideo.com"; digitando il quale indirizzo su internet
si accedeva ad una pagina web in corso allestimento da parte di Effedi nella quale si
leggeva "troverete importanti informazioni tecniche e commerciali sui nostri
prodotti", tra i quali era indicato TECHNOVIDEO;
-
che la ricorrente conseguentemente deduceva la
ravvisabilità della registrazione del segno TECHNOVIDEO come domain name su internet,
unitamente alla preannunciata utilizzazione del sito Internet per plubbicizzare un
prodotto analogo a quello di essa ricorrente, non solo di un atto confusorio di
concorrenza sleale,. Ma anche di contraffazione di marchio finalizzato a sottrarre clienti
ad essa ricorrente, sfruttando la notorietà acquisita dal prodotto Technovideo;
-
che pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti
del fumus boni juris e del periculum in mora, chiedeva inibirsi ex art. 63 R.D. 21.6.1942
n.929 ad Effedi s.a.s. luso con qualunque mezzo del marchio TECHNOVIDEO quale segno
distintivo dei prodotti e quale "domain name" in Internet e conseguentemente
fissarsi congrua somma per ogni violazione; rilevato che la resistente costuitasi deduceva
la nullità del marchio TECHNOVIDEO per difetto di capacità distintiva ed affermava
linsussistenza della contraffazione discendente dallanninciata
commercializzazione dei prodotti di essa resistente, proprio avuto riguardo alla lettura
della pagina web richiamata da controparte, dalla quale emergeva che essa resistente non
aveva intenzione di denominare i propri prodotti con il marchio TECHNOVIDEO, bensì di
realizzare gli accessori a detti prodotti destinati, con ciò rendendo legittimo il
richiamo al marchio dei prodotti medesimi; che la resistente affermava la legittimità
dellutilizzo del "domain name" "TECHNOVIDEO COM" rilevando che
la domanda di registrazione del marchio TECHNOVIDEO da parte della ricorrente era
successiva alla richiesta di registrazione del domain name e che poiché il domain name
doveva essere assimilato allinsegna lanteriorità delluso di tale
insegna elettronica da parte di essa resistente escludeva la possibilità per la
controparte di una valida registrazione della medesima denominazione come marchio;
ritenuto in diritto: che va preliminarmente verificata la sussistenza in capo alla
ricorrente del diritto alluso esclusivo del marchio TECHNOWARE in corso di
registrazione, diritto del quale la predetta richiede la tutela con la proposta azione
cautelare e che, stante il carattere di sommarietà della cognizione, viene qui accertato
nella minor consistenza di mero fumus;
ritenuto
rilevato
ritenuto
-
che la circostanza è resa
evidente dalla stessa considerazione della pagina web predisposta dalla resistente,
secondo linterpretazione fattane dalla medesima; se invero la resistente, come
afferma, ha inteso predispone la pubblicizzazione della propria attività di produzione di
ricambi per i prodotti Technovideo appare di solare evidenza che ciò presuppone
logicamente che i prodotti Technovideo siano già diffusi e noti sul mercato con detta
denominazione (diversamente non trovando logica spiegazione la predisposizione di un
messaggio pubblicitario, rivolto a potenziali acquirenti che contenga il richiamo al
prodotto "TECHNOVIDEO"per la identificazione di uno dei prodotti ai quali gli
accessori sono "dedicati";
rilevato
-
che la circostanza viene del resto
riconosciuta dallo stesso legale rappresentante della resistente, liberamente interrogato,
e risulta indirettamente ma sicuramente confermata dalla documentazione relativa alla
pubblicizzazione da parte della ricorrente dei prodotti TECHNOVIDEO in riviste
specializzate a partire dal 1994 (dalla quale può certamente desumersi la prova, idonea
in questa fase cautelare, della distribuzione sul mercato del prodotto così denominato da
parte della ricorrente , senza necessità di ulteriori conferme documentali);
ritenuto
rilevato
-
inoltre che il marchio oggetto della
domanda di registrazione della ricorrente non appare porsi in contrasto con il disposto
dellart.18 L. marchi, non rappresentando la denominazione generica del prodotto,
(costituito da distributori di videocassette) né lindicazione di uno degli elementi
costitutivi del medesimo (trattandosi di una parola di fantasia derivante dallunione
delle due parole techno - costituente la presumibile abbreviazione delle parole inglesi
tehnology o technological utilizzata anche per composizione della denominazione della
ricorrente, ed il cui richiamo nel marchio intende evidentemente anche collegare per
assonanza il prodotto alla azienda produttrice e video);
rilevato
-
invero che per condivisibile
orientamento giurisprudenziale anche parole di uso comune relative al genere di prodotto
cui si riferiscono, ovvero parole di uso diffuso possono costituire un valido marchio
sempre che abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro significato
originario e vengano utilizzate in combinazioni tali da dare luogo ad una espressione
originale avente una individualità distinta dalle singole parole che la compongono, in
modo da presentarsi come vocabolo nuovo ed idoneo ad assolvere alla funzione di
identificazione del prodotto;
rilevato
-
che la suesposta situazione concorre
nella fattispecie con riferimento al marchio della ricorrente, che ancorché possa
eventualmente farsi rientrare nellambito dei c.d. "marchi deboli", appare
alla luce dei detti criteri, dotato di sufficiente capacità distintiva;
ritenuto
-
conseguentemente che va affermata la
sussistenza del diritto della ricorrente, titolare del marchio in corso di registrazione,
di reagire avverso le azioni costituenti violazione della privativa, e va quindi
verificata la configurabilità nella condotta della resistente così come denunciata in
ricorso, degli estremi della contraffazione del marchio;
rilevato
-
che la ricorrente lamenta la
registrazione da parte della resistente del domain name "WWW.TECHNOVIDEO.COM"
per il sito Internet, e la utilizzazione del detto marchio per la commercializzazione dei
suoi prodotti , analoghi a quelli della ricorrente;
ritenuto
-
che per quanto riguarda lutilizzo
del domain name "TECHNOVIDEO" per il sito internet della resistente destinato a
costituire veicolo per la pubblicizzazione dei propri prodotti, deve evidenziarsi che
ancorchè sia diversa la finalità della denominazione TECHNOVIDEO, totalmente estranea
alla propria ragione sociale per uno dei suoi siti, e la valutazione del tenore delle
pagine web della resistente dimesse in atti (doc.ti 9 riferito al sito
www.technovideo.com" e 10 riferito al sito "effedi.com" consentendo di
ritenere che un tale utilizzo la resistente abbia fatto in funzione della pubblicizzazione
di una propria linea di prodotti denominata TECHNOVIDEO, o comunque perseguendo la
finalità confusoria di creare nella clientela il convincimento della produzione da parte
della propria impresa della linea di prodotti denominata "technovideo";
rilevato
-
in proposito che laffermazione del
legale rappresentante della resistente in merito alloggetto dellattività
della Effedi s.a.s. (limitata a suo dire alla produzione di accessori per distributori
automatici di videocassette) è smentita dal tenore del documento 10 parte ricorrente, che
evidenzia se non lattualità della produzione di distributori automatici quantomeno
la predisposizione degli strumenti pubblicitari per lavvio di una tale produzione
(nel sito "effedi com." la resistente si presenta quale azienda che riveste
"tuttora il ruolo leader nel mercato italiano dei distributori automatici di cassette
video" ed è singolare che a lato del trafiletto contenente una tale presentazione
della azienda sia riportata, tra le voci ritenute qualificanti dellattività svolta,
la parola "technovideo") ritenuto altresì che la valutazione del tenore del
documento 9 consente di escludere la legittimità delluso del marchio TECHNOVIDEO da
parte della resistente sulla base del disposto dellart. 1 bis legge marchi: invero
tenuto conto delle modalità con le quali viene pubblicizzata lattività della
resistente, asseritamente rappresentata da accessori per distributori automatici di
videocassette, appare evidente che lutilizzo da parte della resistente del marchio
TECHNOVIDEO esula dallambito di liceità definito dalla norma citata, in quanto il
testo di presentazione è formulato con modalità equivoche, tali da ingenerare nel
pubblico dei destinatari del messaggio pubblicitario lerroneo convincimento della
produzione da parte di EDDEDI non solo degli accessori "dedicati a
.
technovideo " ma anche dei prodotti relativi;
ritenuto
-
conseguentemente che sussiste il
requisito del fumus boni juris con riferimento alla domanda di cautela avanzata dalla
ricorrente, apparendo altresì ravvisabile il requisito del periculum in mora, stante
lesigenza di evitare sviamenti della clientela, impedendo alla resistente
lattivazione del mezzo confusorio in fase di approntamento;
ritenuto
-
pertanto che va inibito alla resistente
EFFEDI s.a.s. lutilizzo come domai name e come marchio per contraddistinguere i
propri prodotti della parola " TECHNOVIDEO " e va fissata alla resistente ai
sensi dellart.63 2° comma legge marchi la somma di £.5.000.000 per ogni violazione
successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nellesecuzione del
provvedimento, a partire dal quinto giorno successivo alla notifica del provvedimento
medesimo;
P.Q.M.
Visto lart.63 R.D. 21.6.1942 n.929;
-
Inibisce a EFFEDI S.A.S. DI FLAVIO FIORAZZO
lutilizzo quale "domain name " per i propri siti internet e quale marchio
per contraddistinguere i propri prodotti della parola "TECHNOVIDEO";
-
Fissa la somma di £. 5.000.000 per ogni
violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nellesecuzione
del presente provvedimento, a partire dal quinto giorno successivo alla notifica del
provvedimento medesimo;
-
fissa termine perentorio di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento per linizio del giudizio in merito;
-
manda alla cancelleria per le comunicazioni di
rito.
Verona 25.5.1999
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