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Sentenza 12.11.2001 n. 15/02
Giudice di Pace di Partanna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione
notificata il 25/9/2001, la................, corrente in Partanna,
ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Giudice di Pace la
*******. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in .............., per sentire far diritto alla sua richiesta di
restituzione della somma di £. 2.870.400 per merce pagata, ma non
consegnata. Narrava l'attrice che il 28 maggio 2001 riceveva
tramite corriere espresso materiale informatico, contenuto in..
colli, in precedenza ordinato alla ditta convenuta - il cui importo
di £. ............... veniva pagato in contanti al corriere all'atto
della consegna. Soggiungeva che tra la merce ordinata e figurante
in fattura, e quindi pagata, vi era un NOTEBOOK ..................
che all'atto del disimballo dei ..... colli non veniva rinvenuto tra
la merce recapitata. Continuava affermando che l'inconveniente
era stato immediatamente denunziato alla Società convenuta, la quale
ometteva, tra l'altro, di riscontrare i fax del 4/6/2001, del
5/6/2001 e del 6/6/2001, nonché la formale diffida del 5/7/2001.
Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di
quanto indebitamente ricevuto, oltre risarcimento danni e interessi
nei limiti della competenza per valore del Giudice
adito. Costituitasi regolarmente la ******., eccepiva in via
preliminare/pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Giudice
adito essendo, a suo avviso, competente il Giudice di Pace di Desio
e ciò sia per deroga convenzionale tra le parti, sia con riferimento
al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., sia
infine con riferimento al foro concorrente di cui all'art. 20
c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea per
infondatezza. Alla prima udienza la causa veniva rinviata per note e
successivamente posta in decisione sulla competenza. MOTIVI DELLA
DECISIONE La eccezione di incompetenza territoriale, contenuta
nella comparsa di costituzione e risposta e riproposta dalla ****.
all'udienza di prima di comparizione, è infondata e deve essere
respinta. Non è, infatti, condivisibile la tesi della
****** secondo cui, essendosi svolta la contrattazione per via
telematica, l'adesione al contratto manifestata dalla ..............
comporta accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute
nelle condizioni generali di vendita, e quindi anche di quella che
assegna alla competenza del Tribunale di Monza la risoluzione di
ogni controversia. Il D.P.R. 513/97 che all'art. 5
riconosce efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 al
documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del
successivo art. 10, nulla dice a proposito delle clausole cosiddette
vessatorie contenute in un contratto telematico, con la conseguenza
che esse continuano ad essere regolate dall'art. 1341 co. 2, secondo
il quale non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che li ha
predisposte, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. (Per
inciso, il riferimento che l'attrice fa al solo Tribunale di Monza
deve essere interpretato in senso tecnico come organo più noto di
giurisdizione, mentre in effetti con la clausola de quo si è voluta
regolare la competenza territoriale di ogni causa, di qualsiasi
valore, relativa al contratto). Dagli atti prodotti non risulta che
la **** abbia posto in particolare risalto la clausola derogativa
della competenza territoriale; né dal modello del contratto né dalla
successiva conferma risulta la specifica approvazione della clausola
de quo, riportandone il contenuto ovvero il numero
progressivo. Anche nella fattura accompagnatoria, in fondo
alla pagina, lato destro, a caratteri quasi illegibili, si indicano
come approvate le clausole riportate a tergo del foglio, senza alcun
specifico riferimento a quella sulla competenza
territoriale. Secondo la Corte Suprema di Cassazione "Non è
idonea a integrare il requisito della specifica approvazione per
iscritto, prevista dall'art. 1341 C.C. 2 co., l'approvazione della
clausola di deroga convenzionale del foro contenuta nella
sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate secondo
l'ordine, contenenti condizioni generali di contratto, perché è
necessario che invece essa sia specifica e separata, si da
richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorchè non
sia necessaria la ripetizione del suo contenuto (Cass.
1999/5832)". Va evidenziato inoltre che da nessun documento
in atti risulta che parte attrice abbia dichiarato di aver preso
visione delle clausole contenute nel contratto e che le abbia tutte
approvate. Infatti quella pubblicata nel Web dalla *** deve essere
considerato un invito a contrattare. Tali inviti possono
poi essere perfezionati con i mezzi tradizionali (fax e lettere) in
modo che possa essere valutata la provenienza delle richieste e si
possono fare debitamente sottoscrivere le clausole di deroga al foro
competente o alla legge applicabile. La convenuta ritiene
invece che la conferma dell'ordine espressa dall'attrice "cliccando"
nell'apposito tasto, ha comportato accettazione incondizionata di
tutte le condizioni generali di vendita. Il che non è, essendo
sempre applicabile l'art. 1341 C.C. Ritiene il decidente
che nella fattispecie la *** avrebbe dovuto ottenere un doppio
assenso, premendo sull'apposito tasto: uno di adesione e l'altro di
approvazione delle clausole cosiddette vessatorie, tra le quali va
annoverata quella relativa alla deroga sul foro territorialmente
competente. Rettamente, invece, la controversia è stata
radicata avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Partanna, quale
foro alternativo. Infatti ex art. 20 c.p.c. per le cause relative a
diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in
cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Ed invero, la
pattuizione della consegna della merce al domicilio dell'acquirente
mediante un mezzo di trasporto del venditore, quella relativa al
"franco porto" ed infine la pattuizione del pagamento in contanti da
effettuarsi nelle mani del corriere delegato dal venditore alla
riscossione, costituiscono nel loro insieme deroga alla regola del
luogo di consegna della merce al vettore fissato dall'art. 1510 co.
2 C.C., con le relative conseguenze quanto al locus destinatee
solutionis ai fini della competenza territoriale. Per i
motivi sopra specificati rigetta l'eccezione di incompetenza
territoriale del Giudice adito proposta dalla convenuta E. S.p.A..
Rinvia al definitivo il regolamento delle spese del
giudizio. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Partanna,
definitivamente pronunziando, rigetta l'eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito perché infondata in fatto e in
diritto. Rinvia al definitivo il regolamento delle spese
del giudizio. Così deciso nell'Ufficio del Giudice di Pace
di Partanna il 12/11/2001.
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