|
TRIBUNALE DI
MODENA Sez.II
Civile Ordinanza 27 luglio 2000
composto dei seguenti
magistrati: dr. Guido STANZANI Presidente dr. Michele
CIFARELLI Giudice dr. Roberto MASONI Relatore ed estensore sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 24/2000
proposto da: Miss Italia s.r.l. (avv.ti Claudio Santini, Claudio
Galli e Vittorio Corsini) contro Brico Elettronica s.r.l. (avv.ti
Carlo ed Amos Pradelli)
ha pronunciato la
seguente:
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data
3.3.2000, Miss Italia s.r.l. ha promosso procedimento cautelare ex art 700
c.p.c. nei confronti di Brico Elettronica s.r.l. per ottenere nei suoi
confronti "l'inibitoria dall'utilizzare il sito www. missitalia.it.,
imponendogli di cessare immediatamente ogni utilizzo del domain name e di
avviare tutte le attività necessarie ed opportune per la chiusura di tale
sito". A giudizio della ricorrente, l'attivazione del sito in questione
integrerebbe un'attività contraffattoria del proprio marchio registrato
"Miss Italia", notorio e dotato di rinomanza in ambito nazionale ed
internazionale, in quanto individuativo del noto concorso di bellezza che
da oltre 30 anni si svolge a Salsomaggiore Terme. Al ricorso ha
resistito la Brico Elettronica s.r.l. instando per il rigetto della
cautela. Il g.d. con ordinanza in data 23.5.2000 ha rigettato
l'istanza, contro la quale Miss Italia s.r.l. ha proposto il presente
reclamo.
DIRITTO
1. Va premesso che Internet costituisce una
(tra le tante) rete di elaboratori (anche detta la "regina delle reti")
attraverso cui gli operatori cibernetici possono colloquiare, scambiarsi
informazioni e notizie. Per permettere poi ai milioni di fruitori della
rete di districarsi in essa e di essere raggiunti da altri utenti, ognuno
degli elaboratori ha un proprio indirizzo elettronico, denominato
indirizzo Internet (IP), cd. indirizzo numerico, nonchè un altro indirizzo
basato sul sistema FQDN, che è fondato sui domini, il cui nome è assegnato
dall'Authority Name sulla base del principio "first came, first
served". Tale libertà di registrazione del nome a dominio ha favorito
l'insorgenza di un certo contenzioso (testimoniato dal numero di questioni
risolti dai tribunali) determinato soprattutto da quello che in America è
chiamato "cybersquatting" (da to squat=occupare) o "cybergrabbing" (da to
grab= agguantare, arraffare), ossia, il fenomeno di occupazione abusiva di
domini registrandoli, domini aventi una denominazione corrispondente ad un
marchio registrato o ad una denominazione di una società o di un ente già
esistente (molte volte dotato di una certa notorietà presso il pubblico
degli utenti e consumatori), dovuto alla carenza di una regolamentazione
normativa. Per colmare la lacuna ordinamentale, il Governo ha recentemente
approvato un disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di
disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini
Internet e servizi in rete". Allo stato, però, il fenomeno, sempre che non
integri un diverso illecito civile di diritto comune, non sembra
rappresentare una condotta illecita.
2. Il primo grande problema
che, quindi, si è storicamente posto in presenza di una contestazione
giudiziale sul "naming" di un dominio Internet, ed anche in questo caso la
questione si ripropone, riguarda la qualificazione giuridica più corretta
da dare ad esso. In assenza di normativa di governo (a parte
logicamente le "Regole di naming" che, però hanno mero valore
contrattuale), la giurisprudenza ha risposto al quesito in modo
variegato. Non c'è infatti dubbio, come si è scritto, che, il fatto che
la resistente abbia ottenuto il nome a dominio secondo le regole Internet,
la sottragga alla regole vigenti nell'ordinamento, poichè le stesse
dispiegano la loro efficacia anche in Internet. Si è primis affermato
che il "domain name" andrebbe equiparato alla "insegna", in quanto "il
sito spesso configura di fatto il luogo virtuale ove l'imprenditore
contatta il cliente al fine di concludere con esso il contratto" (cfr.
Trib. Milano 10.6. e 22.7.1997-decidendo il caso Amadeus-, Giur. it. 1997,
I, 2, 697; nonché l'ordinanza qui reclamata); oppure, conformemente
all'indirizzo seguito della prevalente dottrina italiana e dalla
giurisprudenza americana (cfr. Court of the Northern District of
California 8.9.1997, Giur. it. 1998, I, 739), il conflitto tra segno
distintivo anteriore e domain name trovi disciplina e soluzione nella
normativa sui segni distintivi (Cfr. Trib. Pescara 9.1.1997, Dir.
informazione e informatica, 1997, 952; id Trib. Roma 2.8.1997, Foro it,
1998, I, 923; Pret. Valdagno 27.5.1998, Giur. it. 1998, I, 2, 1875; nonchè
Trib. Vicenza 6.7.1998, Giur. it. 1998, I, 2342 sul caso Peugeot,
confermativa della precedente citata; cui adde, da ultimo, Trib. Reggio
Emilia 29.5.2000, ancora inedita); oppure, ancora, sul diverso presupposto
che il nome a dominio non possa qualificarsi segno distintivo, lo si è
definito mero "codice di acceso ai servizi telematici" (Trib.Bari
24.7.1996, Foro it, 1997, I, 2316), oppure, di recente, "indirizzo
telematico" (cfr. Trib. Firenze 29.6.2000 -sul caso Sabena-
inedita). Pur nella difficoltà di fornire una risposta appagante ad un
fenomeno non disciplinato legislativamente solo di recente emerso nella
prassi, sembra che la questione non possa ricevere una risposta univoca,
sempre uguale. Il nome del sito, infatti, a secondo delle circostanze del
caso, potrà essere un mero indirizzo o numero di telefono informatico,
oppure, in relazione al contenuto ed alla configurazione dello stesso,
potrà, invece, avere un senso applicare la normativa sui
marchi.
3. In questo caso, il sito www.missitalia.it
pubblicizza i servizi ed i prodotti della resistente costituiti da
"refrigeratori per computer e cad", nonchè componentistica elettronica,
pertanto, lo stesso sembra equiparabile al marchio d'impresa con
conseguenziale applicazione della relativa disciplina di governo. A
questo proposito, non vale affermare che i settori merceologici di
competenza dei due imprenditori non siano affini perchè riguardano
prodotti del tutto diversi tra loro, in quanto l'uno opera nel campo dei
refrigeratori per pc, mentre l'altro organizza l'omonimo concorso di
bellezza. Il marchio registrato "Miss Italia" (n. 649680 del 9.10.1992;
costituito- come si legge nella descrizione- dalle due parole "Miss
Italia" e da una testina femminile di profilo tricolore con la coroncina
in capo), infatti, sembra godere di una tutela ben più ampia e non
limitata dal principio di relatività (art. 1 lett a) l. marchi), in
quanto, il marchio in questione, sulla base del notorio (art. 115,
capoverso, c.p.c.), sembra essere dotato di "rinomanza nello Stato", ai
sensi dell'art 1 lett. c.) l. marchi (del resto anche il Trib. Reggio
Emilia 29.5.2000 cit. ha ritenuto che un altro marchio della ricorrente,
"Concorso Miss Italia", "goda di alta rinomanza nello Stato, trattandosi
di segno che contraddistingue un concorso di bellezza entrato a far parte
da numerosi anni del costume nazionale"). E' a tutti noto che cosa sia,
in che cosa consista e quale sia l'oggetto del concorso Miss Italia; si
tratta di un concorso che mette a confronto le più belle ragazze italiane,
una passerella ripresa anche dalla televisione nazionale, al termine della
quale viene proclamata la vincitrice tra le ragazze in
gara. Premesso ciò, non sembra esservi apparente motivo
denominare un sito, che propone e pubblicizza materiale per refrigerazione
per computer, www.missitalia.it, se non quello di attrarre verso di esso i
possibili navigatori della rete che, con evidente associazione mentale,
pensano di aprire il sito del concorso di bellezza di Miss Italia. A
causa della notevole lontananza che separa i settori di operatività delle
due imprese, lo "indebito vantaggio" che la resistente può trarre dall'uso
dell'altrui marchio dotato di rinomanza consiste, appunto, nella capacità
di attrarre all'interno del suo sito, con ciò distogliendoli, i possibili
navigatori cibernetici interessati all'acquisizione di notizie ed
informazioni sul concorso di bellezza. In sostanza, sembra che
una tale configurazione del "domain name" in questione, da parte della
resistente, possa condurre ad un rischio di associazione e confusione tra
l'attività svolta dalla resistente e quella, notoria, svolta dalla
ricorrente che legittima quest'ultima a richiedere l'inibitoria
dall'utilizzo dell'altrui marchio. Una simile fattispecie, allo stato,
come già scritto in precedenza, sembra riconducibile alla normativa
dettata dall'art. 1 lett c) l. marchi; la stessa, nel disegno di legge
governativo approvato dal Governo nel mese di aprile u.s ("Disposizioni in
materia di disciplina di nomi per l'identificazione dei domini Internet e
servizi di rete"), sarebbe poi ancor più chiaramente vietata dall'art 1
lett. b) che prevede il divieto di utilizzare nomi a dominio "identici o
simili a marchi di impresa o ad altri segni distintivi o di opere
dell'ingegno".
4. Non sembra in grado di smentire le presenti
(seppure sommarie) conclusioni l'eccezione di volgarizzazione del marchio
ex adverso sollevata. Si sostiene, infatti, che il marchio Miss Italia
avrebbe ormai perso la sua capacità individualizzante del prodotto (ai
sensi dell'art 41 lett a l.marchi), essendo tale espressione ormai entrata
nell'uso comune della lingua, tanto da essere stata recepita dai migliori
dizionari della lingua. Come insegna la giurisprudenza, il fenomeno
consiste "nell'acquisizione al linguaggio comune dei produttori e
soprattutto dei consumatori, della parola che costituisce il marchio, in
modo che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce,
abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con
l'azienda d'origine e si sia quindi spersonalizzato" (così Cass.
28.11.1984 n. 6180, che ha ritenuto decaduto per volgarizzazione il
marchio registrato "Premaman"; id 11.12.1978 n. 5833 che, del pari, ha
ritenuto volgarizzato il marchio "Cellophane"). Per la verità, senza
potere in questa sede sommaria entrare nel merito della difficile
questione, l'eccezione sembra, comunque, infondata. Perchè se è vero che
l'espressione "miss" è denominazione generica, essendo riferita non solo a
una ragazza non sposata, "signorina", ma anche alla "vincitrice di un
concorso di bellezza" (cfr. per tutti, Il vocabolario Treccani; il
conciso, 963), la stessa non ricomprende anche il marchio in questione che
è formato da due parole, "Miss" e "Italia". Ciò che si è volgarizzata è la
prima parte del marchio, perciò, se lo stesso fosse formato solo da
quest'unica espressione, non potrebbe probabilmente godere della tutela
che la legge accorda ai marchi registrati; tuttavia, in tal caso, oggetto
della privativa è l'espressione completa, composta dalle due parole unite
assieme, "miss" ed "Italia". Le stesse non sembra siano divenute
"denominazione generica del prodotto o servizio", ai sensi dell'art 41,
lett a), l. marchi.
5. Infine, non sembra risolutiva e determinante
neppure l'ulteriore eccezione sollevata ex adverso, secondo cui ben cinque
marchi "Miss Italia" sarebbero stati registrati in epoca precedente al
suo. Indubbiamente, se la ricorrente non reagisse a questo proliferare
di marchi identici al proprio, ciò potrebbe costituire sintomo ed indizio
di una futura possibile volgarizzazione del marchio in questione. Il
fenomeno, infatti, come risulta dalle lettera della legge (art. 41 lett. a
l. marchi), può dipendere anche dalla "inattività del suo titolare"
consistente nel non reagire all'utilizzo altrui del proprio marchio
registrato. La ricorrente ha, tuttavia, dichiarato e provato di avere
reagito e di stare reagendo a tale situazione avendo promosso alcuni
procedimenti giudiziari di contraffazione.
6. Stante la
dimostrazione del fumus boni iuris della pretesa, il periculum in mora va
verificato in concreto. Ebbene, lo stesso non sembra sussistente in tal
caso. Se è vero, come si è in precedenza spiegato, che può esistere un
rischio di associazione tra il domain name in questione ed il marchio
registrato "Miss Italia", non sembra che ciò, tuttavia, sia in grado di
produrre in danno della reclamante uno sviamento definitivo degli utenti
della rete. Infatti, i navigatori interessati ad acquisire notizie sul
concorso di bellezza in questione, sviati dal nome del sito di Brico
Elettronica, una volta vericatone l'oggetto, che nulla a che vedere con la
bellezza italiana ed il relativo concorso, plausibilmente ed agevolmente
possono lasciarlo, in quanto del tutto privo di interesse per loro, per
indirizzarsi sul sito della reclamante, www. missitalia.videosoft.it, ove
acquisire le informazione e le notizie ricercate. Non sembra,
pertanto, che il rischio di associazione tra i segni distintivi insito in
quanto si è premesso sia idoneo a concretizzare quel pericolo di "danno
grave ed irreparabile" al diritto necessario per conseguire la cautela
d'urgenza. Il reclamo va perciò rigettato condannando il soccombente al
rimborso delle spese del grado liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 669 terdecies
c.p.c.,
rigetta il reclamo. Dichiara tenuta e condanna la
reclamante al rimborso delle spese della presente procedura che si
liquidano in complessive £ 3.585.000 (di cui £ 65.000 per anticipazioni; £
1.000.000 per diritti; £ 2.200.000 per onorario ed il residuo per spese
generali), oltre ad IVA e CAP, come per legge.
Modena,
27.7.2000
Si comunichi Il Presidente dott. Guido
Stanzani L'estensore dott. Roberto Masoni.
|