Corte Suprema di
Cassazione Ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002
(Sezione
Terza Civile - Presidente V. Giustiniani - Relatore A. Segreto)
1.
Con citazione notificata il 10.11.1999, la (omissis), conveniva davanti al
tribunale di Lecce R.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla
rete Internet di un messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa
diffamatorio.
Resisteva il R. eccependo l'incompetenza del
tribunale adito in favore di quello di Roma.
Il tribunale di Lecce,
con sentenza depositata il 24.2.2001 dichiarava la propria incompetenza in
favore del tribunale di Roma.
Avverso questa sentenza ha proposto
ricorso la (omissis).
Ritiene questa Corte che vada dichiarata la
competenza del Tribunale di Lecce.
2. Con il primo motivo la
ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c.,
sotto il profilo della completezza dell'eccezione di incompetenza, non
avendo la sentenza impugnata rilevato che il convenuto non aveva fatto
alcun riferimento al criterio del luogo dove si è prodotto il danno, bensì
solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto.
Ritiene questa
Corte che la censura sia infondata.
Correttamente il giudice di
merito ha rilevato che il R. non era incorso in alcuna decadenza, in
quanto ha articolato l'eccezione di incompetenza, sia con riguardo al foro
generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori facoltativi di
cui all'art. 20 c.p.c.. In particolare, avendo sostenuto il convenuto, che
non sussisteva la competenza del tribunale di Lecce, poiché il fatto non
era stato ivi commesso, ha chiaramente contestato la competenza di quel
giudice, quale quella del forum commissi delicti, divenendo poi una
questione che attiene alla fondatezza giuridica dell'eccezione stabilire
se per l'individuazione di detto foro debba tenersi conto solo della
condotta o dell'evento illeciti, ovvero del danno conseguente agli
stessi.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo
dell'individuazione del forum commissi delicti e comunque l'erroneità e la
contraddittorietà della motivazione.
Ritiene la ricorrente che,
dovendosi la competenza del foro alternativo nelle obbligazioni da
responsabilità aquiliana individuare con riferimento al luogo in cui si
era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di
danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via Internet con un
cosiddetto newsgroup, questo danno si era verificato dovunque e
segnatamente nel luogo di domicilio della parte offesa.
4.1.
Ritiene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto
assunto.
La giurisprudenza prevalente ha affermato che
l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui
il fatto produttivo di danno si verifica; e nella nozione di fatto
rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne
deriva e pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti
ex art. 20 c.p.c., deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è
avvenuto l'evento (cfr. Cass. n. 6381 del 1991; Cass. n. 2648-69; n.
570-76; n. 9635-87; 5625-89).
4.2. Il problema si pone in relazione
ai fatti illeciti con eventi dannosi territorialmente diffusi, sia pure
tutti relativi allo stesso soggetto, e, con riferimento al caso in esame,
allorché si tratti di danno alla reputazione causato con mezzi di
comunicazione di massa.
La consolidata ed univoca giurisprudenza di
questa Corte regolatrice la quale sostiene che, in tema di risarcimento di
danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione
conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica,
territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20
c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano è
stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò
idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delitti), ovvero il
giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio
(forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un
debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il
debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599;
Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n,
5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n.
11269).
La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna
tener presenti i principali riferimenti normativi, costituiti dall'art.25
Cost.(inviolabilità del giudice naturale), dall'art. 2043 C.C. (clausola
generale di responsabilità aquiliana) e dall'art. 20 c.p.c. (foro
facoltativo per le cause relative a diritti di
obbligazione).
Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate
mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa (quali sono i periodici,
destinati per la loro natura alla diffusione sul l'intero territorio
nazionale), l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso
risarcimento del danno (e, quindi, il giudice del luogo in cui è sorta o
deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) non può prescindere
dall'esigenza di stabilire un principio , unico e predeterminato, atto ad
evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi
al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo.
4.3. Sulla
scorta di tali premesse, l'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato
rileva che l'evento dannoso, allorquando consista nella lesione di diritti
della personalità, non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo
dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio - inteso come luogo
nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e professionali
- ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la
pubblicazione viene diffusa.
La diffusione dell'evento su tutto il
territorio impone, allora, di ancorare la scelta della competenza ad un
luogo certo e ben individuato, la cui identificazione prescinda
dall'accertamento di elementi variabili, quali sono il domicilio del
danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell'intervallo intercorrente
tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione dell'azione.
Questo luogo certo altro non può essere se non quello in cui il periodico
è pubblicato, atteso che quello è il luogo nel quale la notizia stampata
diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare
l'altrui diritto. ,
5.1. Indipendentemente dalla condivisibilità di
tali principi in tema di diffamazione commessa a mezzo della stampa,
allorché l'offesa alla reputazione è realizzata attraverso un sito o un
newsgoup Internet, ritiene questa Corte che non possano essere applicati
gli stessi principi. Qualora l'agente immetta il messaggio in rete,
utilizzando uno spazio web, e quindi creando un sito, ovvero utilizzando
un cd. newsgroup, (che è, in buona sostanza, un forum a cui possono
accedere tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la comunicazione deve
ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i
partecipanti del newsgroup.
Sennonché la immissione in rete non
costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si avrà solo
allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del
newsgroup leggeranno la comunicazione.
5.2. Né si può ritenere che
la sola idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto, integri l'evento
offensivo di per sè: detta idoneità dell'atto attiene ancora alla condotta
e non all'evento.
Ciò è stato chiaramente rilevato da questa Corte
in sede penale (Cass. pen., Sez. 5°, 27.12.2000, n. 4741), che ha
osservato che "nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite Internet,
l'evento appare temporalmente oltre che concettualmente ben differenziato
dalla condotta. Ed invero, in primo luogo, si avrà l'inserimento in "rete"
da parte dell'agente, degli scritti offensivi e/o immagini denigratorie, e
solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore o giorni) i
terzi, connettendosi con il "sito" e percependo il messaggio,
consentiranno la verificazione dell'evento. Tanto ciò è vero che, nel caso
in esame sono bene immaginabili sia il tentativo (l'evento non si verifica
perché in ipotesi, per qualsiasi ragione, nessuno "visita" quel "sito"),
sia il reato impossibile (l'azione è inidonea , perché ad esempio,
l'agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli
consente l'accesso ad uno spazio web, mentre in realtà il suo messaggio
non è mai stato immesso in rete)".
5.3. Da ciò consegue che il
luogo in cui si è verificato l'evento offensivo andrebbe individuato come
quello in cui il primo visitatore abbia letto la notizia
offensiva.
Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima,
se non di impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in
tema di offesa arrecata attraverso la stampa. In quest'ultimo caso,
infatti la più risalente giurisprudenza penale, che si pone all'origine
dell'orientamento secondo cui il luogo della stampa è luogo in cui è
verificato l'evento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso
gli organi competenti degli esemplari previsti dalla l. 2.2.1939,n. 374
rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a
determinare la responsabilità dell'autore dello scritto a titolo di
diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto
tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre
in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti
alla stampa (Cass. pen. 1.3.1972, I.; Cass. pen. 21.5.1974,
F).
6.1. Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di
responsabilità penale, che - nei reati cd. di evento - sorge con l'evento
di lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite
in sede di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, per
espressioni offensive contenute in un sito Internet.
Anzitutto, in
questo caso il provider mette a disposizione dell'utilizzatore, uno spazio
web, allocato presso un suo server, ma l'inserimento dei dati in questo
spazio, non dipende da alcuna ulteriore attività del provider né di altro
soggetto, che si trovi presso il provider o presso il server, ma
esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore stesso.
Ne consegue
che il luogo in cui si verifica l'evento di offesa alla reputazione è, in
astratto, quello in cui è avvenuta la prima "visita" del sito o lettura
della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al "newsgroup" (
e ciò è già di difficile, se non di impossibile individuazione per il
danneggiato).
6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di
responsabilità civile e non penale, la prima sorge allorché è integrata la
fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., ed è proprio detta norma che
pone l'evento di danno, quale elemento essenziale per il sorgere
dell'obbligazione risarcitoria.
A tal fine va osservato che secondo
la prevalente dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale (Corte Cost.
n. 184 del 1986; Corte Cost. n. 372 del 1994) il danno risarcibile, di cui
all'art. 2043 c.c., essendo un danno conseguenza, come anche il danno
morale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica ontologicamente con
l'evento illecito, ma è di esso conseguenza.
Pertanto esso può
verificarsi anche successivamente, e come tale, non necessariamente nel
luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile.
Allorché
si adopera la locuzione forum commissi delicti, ci si lascia influenzare
da una visione penalistica della competenza, per la quale essa coincide
con il luogo in cui il delitto si è consumato e cioè, nei reati di evento,
con il luogo in cui tale evento si è realizzato e, quindi il reato si è
consumato, poiché in tal luogo si è verificata la lesione dell'interesse
tutelato.
In tema di responsabilità aquiliana, invece, il
cosiddetto "evento dannoso", se lo si intende quale evento, conseguente
alla condotta e quindi generatore del danno, rientra ancora nel fatto
illecito (vedasi punto 4.1.) e quindi, come tale, da solo (in assenza del
successivo danno) non è idoneo a generare responsabilità
aquiliana.
Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad
alcuna responsabilità aquiliana.
Se lo si intende quale "evento di
danno", esso si è risarcibile ed è quindi perfezionata l'obbligazione
risarcitoria, ma è solo una conseguenza dell'evento illecito (inteso quale
ultima parte del più complesso fatto illecito).
Sennonché, in
questo caso, "evento di danno" altro non significa che danno patrimoniale
effettivamente verificatosi per il fatto illecito consumato, e non solo
potenzialità di danno. Il discorso è analogo per il danno morale di cui
all'art. 2059 c.c.
6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga
anche ad un diritto inviolabile della persona umana, costituzionalmente
garantito (art. 2 Cost.), come il danno biologico o anche lo stesso danno
alla reputazione della persona umana in quanto tale (e non alla
reputazione professionale, che costituisce un danno patrimoniale), oltre
al danno morale ed al danno patrimoniale (tipici danni conseguenza), si
può avere un cd. danno-evento (cfr. Cass. 10.5.2001, n. 6507).
Da
ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell'art. 2043 c.c.
(allorché attiene a danni patrimoniali) che dell'art. 2059 c.c., poiché
non ci può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poiché il
danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del
danno (che è solo una componente - insieme alla condotta ed al nesso di
causalità - del fatto illecito), il luogo in cui è sorta l'obbligazione è
il luogo in cui si è verificato detto danno, patrimoniale o morale,
conseguente al fatto illecito.
Solo nel caso di danno-evento,
subito da una persona umana, (nella fattispecie: offesa alla reputazione
personale, e non a quella professionale - cfr. Cass. n. 6507/2001) il
luogo dell'evento illecito coincide con quello del predetto danno, mentre
per il danno patrimoniale e per quello morale, detta coincidenza non è
egualmente automatica.
6.4. Né questa interpretazione può essere
sospettata di incostituzionalità in relazione all'art. 25 Cost., in tema
di giudice naturale, poiché essa non è altro che l'individuazione del
giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi
dell'art. 20 c.p.c..
Come ha statuito la Corte costituzionale (ord.
20 maggio 1998, n. 176), il principio della precostituzione per legge del
giudice naturale è leso soltanto quando il giudice è designato in modo
arbitrario e "a posteriori", oppure direttamente dal legislatore in via di
eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di
soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della
riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25 comma 1 Cost., ma non
anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla
legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con
riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un "discrimen"
della competenza o della giurisdizione dei diversi organi
giudicanti.
Nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi è anche quello
dell'unicità del giudice competente a decidere, ma solo della
precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi, altrimenti la
previsione di fori facoltativi, di cui all'art. 20 C.P.C., già in
astratto, sarebbe incostituzionale, poiché essa prevede almeno altri due
giudici competenti territorialmente ( quello del forum destinatae
solutionis e quello del forum commissi delicti), oltre quello del foro
generale dì cui agli artt. 18 e 19 C.P.C., rimettendo la scelta del
giudice da adire all'attore.
Da ciò consegue che, qualora
dall'applicazione dei principi in tema di individuazione del forum
commissi delicti, per le peculiarità della fattispecie, siano più i
giudici territorialmente competenti, ciò non determina
l'incostituzionalità dell'art. 20 c.p.c., in parte qua, (o meglio della
norma come interpretata, sotto il profilo del diritto vivente, che dia
luogo a questa conseguenza), anche se non può disconoscersi l'opportunità
di saggiare la validità di altre possibili interpretazioni che detto
inconveniente evitino.
6.5. Nella fattispecie, poiché il danno è
stato lamentato da una persona giuridica, e quindi non poteva che
trattarsi -in ipotesi- di danno patrimoniale e danno morale ( ed in questi
termini è stata proposta la domanda), essendo questi danni-conseguenze,
l'obbligazione è sorta esclusivamente allorché i predetti danni si sono
verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi
l'obbligazione è sorta nel luogo in cui, si è verificato l'impoverimento
(Cass. 5 giugno 1991, n. 6381) o si è verificato il danno
morale.
Ciò comporta, che salva diversa situazione fattuale
prospettata dal danneggiato con la sua domanda (ipotesi non ricorrente
nella fattispecie) , detti danni, se sussistenti, si sono verosimilmente
prodotti nel luogo del domicilio del soggetto offeso.
Infatti il
danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del
discredito che derivano all'offeso danneggiato nel suo ambiente prima e
più che altrove.
7.1. Le diverse possibili interpretazioni "del
luogo in cui è sorta l'obbligazione" risarcitoria per fatto illecito
consumato tramite offesa alla reputazione in un sito o newsgroup Internet
non sono sostenibili, a parere di questa Corte.
Anzitutto non è
sostenibile quella prospettata dal giudice di merito, secondo cui, poiché
non può accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il sito, il
foro in questione, per illeciti via Internet, non sarebbe
applicabile.
Questa soluzione infatti costituisce in pratica
un'interpretazione abrogante della norma, in ipotesi di danni da offese
alla reputazione tramite Internet.
7.2. Né è sostenibile che la
pubblicazione della notizia vada correlata all'allocazione della stessa,
che viene effettuata sul server del provider.
Infatti, a parte il
rilievo che il provider, anche se con sede in Italia, può avere servers in
ogni posto del mondo e che non è dato sapere, quanto meno dal danneggiato,
su quale server sia stata allocata la notizia, proprio per quanto sopra
detto, l'immissione della notizia sul server è attività che compie il
danneggiante offensore, e finché, non viene visitata da terzi, nessuno la
conosce. Pertanto secondo questa ipotesi di interpretazione si finirebbe
per aver un'obbligazione di risarcimento, per una notizia diffamatoria
che, fino alla prima visita del sito, conosce solo l'agente. Infine, come
già detto, non può sostenersi l'equazione tra idoneità della notizia a
ledere l'altrui diritto alla reputazione e la lesione effettiva della
stessa ed, inoltre, dei conseguenti danni patrimoniale e
morale.
7.3. Neppure può ritenersi, come sostenuto da qualche
giudice di merito e da una parte della dottrina, che, tenuto conto del
sistema di diffusione della notizia via Internet, la lesione del diritto
deve ritenersi verificata in tutti i luoghi in cui la diffusione della
notizia avviene, per cui, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve considerarsi
competente ciascun giudice del luogo in cui si è verificata la
divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui
diritto.
Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di
identificare il danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c. con l'evento
lesivo della reputazione (il che, se è esatto per il danno-evento alla
persona fisica, nei limiti sopra trattati, non lo è per il danno
patrimoniale e per il danno morale, tipici danni-conseguenze), incorre nel
grave inconveniente di rendere estremamente "ambulante" la competenza
territoriale, attribuendo all'attore una discrezionalità tale da sfociare
in una libertà assoluta, oppure - a contrariis - di rendere praticamente
impossibile a quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato
sia quello dove vi sia stata la prima "visita" del sito da parte di uno
degli indeterminati potenziali "visitatori".
L'esigenza di evitare
ciò e quella, già avvertita da questa Corte in tema di danni alla
reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio certo al
fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno,
basato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione (ai sensi dell'art. 20
c.p.c., rimanendo fermi - ovviamente - l'altro foro facoltativo di cui
allo stesso articolo ed i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.),
rimangono soddisfatte dall'individuazione di tale competenza con quella
del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i predetti
danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio "la sede
principale degli affari e degli interessi" (art. 43, c.1, c.c.) è quello
il luogo "principale" in cui si sono verificati gli effetti negativi
dell'offesa alla reputazione.
A tal fine va osservato che è
irrilevante l'obiezione che detto domicilio può mutare tra il momento in
cui si è verificato l'evento (rectius: il danno) ed il momento in cui è
proposta la domanda. Infatti ciò che conta è esclusivamente il domicilio
del soggetto offeso al momento in cui è sorta l'obbligazione, poiché è in
quel momento che si è prodotto il danno.
Se contemporaneamente è
richiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale, oltre che del
danno-evento dell'offesa alla reputazione personale effettuata tramite un
sito o un newsgroup di Internet, la competenza territoriale rimane quella
in cui si sono verificati i primi due e cioè il domicilio
dell'offeso-danneggiato, per i principi dell'unitarietà del diritto al
risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria
infrazionabilità del giudizio di liquidazione (Cass. n. 10702/1998
).
8.1. L'interpretazione suddetta risponde a criteri che si
pongono in armonia con quelli che, sebbene adottati dal legislatore per
altre fattispecie e tali da escludere l'ipotizzabilità di
un'interpretazione analogica, tuttavia presentano indubbi punti di
contatto con quella in esame.
Con riferimento al criterio del
"luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", utilizzato dall'art. 5 n. 3
della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione,
ratificata dalla l.10 febbraio 1992 n.198 - analogo all'art. 5 n. 3 della
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento
dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa
appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile
dell'illecito, anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo
ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione,
quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass. S.U. 27
ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia comunità Europee, 7 marzo 1995, n.
68; Parti in causa S. e altro c. Soc.(omissis).
A tal fine va
rilevato, anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza
impugnata, la nozione di "materia di delitti o quasi-delitti" di cui
all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 va
considerata come nozione autonoma comprendente ogni azione che verte sulla
responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla "materia
contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione (Corte
giustizia comunità Europee, 27 settembre 1988, Parti in causa K. c.
(omissis).
8.2. Inoltre le S.U. di questa corte hanno ritenuto che
nell'ipotesi di delitti e quasi delitti, per "luogo in cui l'evento
dannoso è avvenuto" ai sensi dell'art. 5 n. 3, della convenzione di
Bruxelles, deve intendersi anche quello in cui si determina l'evento danno
e quindi l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso
(Cass. civ., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499).
9.1. Un ulteriore
argomento di sostegno dell'interpretazione prospettata si può trarre dai
commi quarto e quinto dell'art.30 della legge n. 223 del 1990 (disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato, con
esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso
l'impiego del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente
competente in quello del luogo di residenza della persona offesa,
allorquando venga a quest'ultima attribuito un fatto
determinato.
Il Giudice delle Leggi, nel pronunciarsi per la
legittimità costituzionale di tale differente regolamentazione (Corte
cost. n. 42 del 23 gennaio 1996), ha trovato la sua giustificazione nella
particolare natura, forza e diffusività del mezzo impiegato e
nell'esigenza d'attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni che,
nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, è dato constatare tra chi commette il reato e chi si trova,
invece, a subirne le conseguenze lesive; sicché, l'individuazione del
giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona
offesa (anziché al luogo di consumazione del reato, come prescritto dal
primo comma dell'art. 8 c.p.p.) appare giustificata in quanto strumento
destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto
leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in
grado di attivarsi a difesa della propria reputazione, con minore
dispendio di tempo e di risorse economiche. Peraltro, il giudice del luogo
di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo più idoneo al
giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di
svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il
reato di diffamazione aggravata. Infine, nell'ipotesi di accertata
sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove
adottata nel luogo di residenza del soggetto leso, sarà in grado di avere
una maggiore efficacia riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza
che la stessa sentenza potrà ottenere nell'ambiente sociale normalmente
frequentato da tale soggetto.
9.2. Né si può ritenere che proprio
questo speciale intervento del legislatore dimostri come, senza una
specifica disposizione in materia civile, sia impossibile giungere
all'interpretazione, qui sostenuta dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n.
13042 del 1999).
Infatti l'intervento del legislatore era
necessario nell'ambito processualpenalistico, in quanto, stanti i principi
che presiedono alla competenza penale, essa va determinata con riferimento
al luogo in cui il delitto si è consumato e quindi, nei reati di evento,
al luogo in cui l'evento si è verificato (art. 8 c.p.p.).
In
materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere
dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro
facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., non è il luogo dell'evento illecito
ma il luogo del danno conseguente ( o se si vuole del successivo evento di
danno), per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli
artt. 2043 e 2059 c.c., si giunge alla suddetta interpretazione, senza la
necessità di un ulteriore intervento legislativo.
9. Pertanto,
poiché il luogo del domicilio dell'attrice, che assume di aver subito
danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come
offensive ed attribuite al convenuto nell'ambito di newsgroup posto in
Internet, è Lecce, competente territorialmente a decidere la causa è il
tribunale di Lecce.
Esistono giusti motivi, attesa la novità della
questione, per compensare per intero tra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la
competenza territoriale del Tribunale di Lecce. Compensa per intero tra le
parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
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