Cassazione
sentenza n.11445/2001
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Sentenza n. 11445
del 6 settembre 2001
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al
casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito
disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi,
biglietti "premagnetizzati" della stazione autostradale di (omissis), mai
emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso.
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore
della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal
Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il
Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa
di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico
della società Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi
escussi, e minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente
con circostanze esterne oggetto di prova testimoniale.
Avverso
tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico motivo.
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il
ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,
2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto
decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria
in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.),
censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione
sull'elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede
di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
Il ricorso
non è fondato.
L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59
prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di
tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997,
n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e
probatoria dei vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso
definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal
sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono
documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte
dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina
distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei
documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il
tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio,
intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l'elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai
fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto
con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale
integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art.
1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria
della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod.civ. b) documenti
informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i
quali hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod.civ. (art.
5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel
senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le
quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui
contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o
alle cose medesime".
Nella interpretazione ed applicazione di tale
norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa
Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle
riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non
ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma
secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre
quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito
positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non
impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche
attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio
2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866
e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22
dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di
retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi
cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori
dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico
delle risultanze del misuratore di centrale).
Questa Corte ha
altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della
conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una
scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio
per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando
il documento sia 1 solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare
nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso
il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando
qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto,
come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e
concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal
codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed
efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale,
vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di,
Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad "errores in iudicando",
e non in "in procedendo", il ricorrente interessato a fa valere nel
giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare
dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure
mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice
"a quo" alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro
inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione
adottata, specificando le ragioni della contestazione - disconoscimento
della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia
all'originale, ecc. - nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai
fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività
(Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte
ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito, affermative della
legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che
presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della
valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e
Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società
Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche;
(Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente
bancario risultanti dal sistema informatico). In tali occasioni questa
Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per
presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è
utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di
motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio
ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20
gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione
solo sul documento informatico risultante dall'elaborato centrale, dotato
peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di
circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi, tra 1e
quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di
presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis), erano stati
sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel
tempo presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello
di (omissis) e quello di (omissis), dove operava il T., distante pochi
chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le irregolarità
contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e
sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa
istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del
sistema informatico centrale della società Autostrade e con audizione di
numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e
motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del
ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va
confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel
corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: In
tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema
computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai
sensi dell'art. 2712 cod.civ., e dell'art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre
1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la
funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano
assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso,
altrimenti provate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le
spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000
oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del
presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari
di avvocato.
(F.to: Presidente V. Trezza - Relatore A. De
Matteis)
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