(Tribunale di Crema, Ordinanza 24 luglio
2000)
TRIBUNALE DI CREMA
Il Giudice
Letti gli atti, a scioglimento della riserva,
ritenuto:
che deve essere affermata la giurisdizione della A.G. italiana, ai sensi
degli artt. 3 e 10 della L. 218/95 (nuovo dir. Int. Priv.), in quanto la
società resistente ha sede in Italia;
che deve ritenersi l’applicabilità, nel caso di specie, del diritto
italiano, ai sensi dell’art. 62 L. 218/95, attesa la natura extracontrattuale
della responsabilità discendente dalla attività di concorrenza sleale
denunciata dal ricorrente ed in considerazione del fatto che il danno lo si
ritiene realizzato presso quest’ultima società, sedente in Italia (Cass.
1990, n. 1301;);
che analogamente sussiste la competenza di questo Tribunale quale locus
commissi delicti ai sensi dell’art. 20 cpc, sempre in considerazione del
luogo ove si è verificato il danno lamentato (Cfr. per ipotesi di denigrazione
di prodotti a mezzo di messaggi TV, Cass. 5.6.91 n. 6381 e Cass. 25.1.95, n.
866);
che non sussistono i presupposti del litisconsorzio necessario nei confronti
della autorità di registazione del dominio “com”, e cioè della americana
ICANN o della delegata IANA, in quanto il presente ricorso non allega alcuna
violazione della disciplina che regola l’attribuzione dei domini Internet,
risultando invece la causa petendi dell’odierno ricorso riferita
esclusivamente ad un supposto illecito extracontrattuale, in relazione al quale
la registrazione di un determinato dominio di rete costituisce semplicemente una
della modalità di realizzazione dell’illecito stesso; che, quindi, secondo la
prospettazione del ricorrente, nessuna doglianza è esperibile nei confronti del
registrer, e nessuna impossibilità giuridica di pronuncia separata
appare sussistere nel caso di specie ex art. 102 cpc;
che a prescindere da ciò, quand’anche si ritenesse la corresponsabilità
dell’autorità di registrazione, nessuna violazione del principio del
contradditorio potrebbe dirsi consumata dalla mancata citazione in giudizio di
quest’ultima, non sussistendo obbligo per il danneggiato di evocare in
giudizio tutti i responsabili (Cass. Sez. III, 02-07-1997, 5944/1997, Soc.
Italmobiliare - Berruti, in Giust civ, 1997, I, 3049);
che nel merito, il ricorso va accolto;
che in relazione al fumus, ne va ritenuta la sussistenza in quanto:
1) la condotta denunciata appare innanzitutto integrare l’ipotesi si
concorrenza sleale di cui al n. 1 dell’art. 2598 cc.
A tale proposito, va preliminarmente affermato che le attuali parti
processuali sono concorrenti tra loro.
La ricorrente Alnitec srl infatti produce apparecchiature per ozonoterapia e
le commercializza, mentre la resistente Biaccabi snc svolge attività di mera
commercialiazzazione della medesima tipologia di prodotti realizzati da terzi.
Con riguardo all’attività di commercializzazione, quindi, le due ditte
sono in concorrenza atteso che la struttura predisposta dalla ricorrente per la
vendita dei propri prodotti confligge con quella della Biaccabi, riferendosi
entrambe le società alla medesima clientela.
Va peraltro ricordato che per costante giurisprudenza, sono in concorrenza
tra loro anche soggetti che operano a diversi stadi della catena
produttivo-distributiva, in quanto la loro attività incide sulla medesima
cerchia di consumatori finali, si da rendere la condotta denunciata idonea a
creare uno svantaggio concorrenziale dell’uno a favore dell’altro (Cass.
90/637; Cass. 91/2738).
Ciò detto, si ritiene che la resistente, attraverso l’attività
denunciata, abbia realizzato atti idonei ad indurre confusione nel pubblico tra
l’attività propria e quella esercitata dalla ricorrente, in particolare
inducendo il consumatore web navigator ad identificare la Biaccabi snc
come un soggetto commerciale direttamente collegato all’azienda concorrente
Alnitec.
L’istruttoria espletata ha infatti evidenziato le seguenti circostanze:
a) avvenuta registrazione ed utilizzo, da parte della resistente Biaccabi
snc, del dominio Internet denominato “Alnitec.com”, ove “Alnitec srl”
è il nome della società ricorrente;
b) predisposizione di un meccanismo di reindirizzamento dei collegamenti
in rete, idoneo a convogliare tutte le “visite” al sito “www.alnitec.com”
verso il diverso sito www.biaccabi.com,
cosicchè cliccando sul sito www.alnitec.com
appare il sito www.biaccabi.com;
c) predisposizione, all’interno del sito www.biaccabi.com
di un link denominato “Alnitec.com”;
d) predisposizione della pagina “Alnitec.com” (alla quale si perviene
cliccando sul link appena citato) con fotografie e materiale proveniente dal
catalogo Alnitec;
e) predisposizione di pagina “Alnitec.com” di un modulo di posta
elettronica alla voce “contattaci” con preinserimento dell’indirizzo
e-mail della Biaccabi.
Orbene, è fatto notorio che il suffisso “com” identifica i domini/siti
internet con destinazione commerciale, diversamente dai suffissi “org” (organization”,
“edu” (educational), “net” (networks), “int” (international
organization).
Conseguentemente, ogni impresa che voglia aprire un sito in rete registra
un dominio (corrispondente poi, all’indirizzo internet, previo prefisso “www”)
la cui denominazione prevalentemente, corrisponde al nome dell’impresa
seguita dal suffisso “com”. In tal modo si ha, ad esempio, nel mercato
automobilistico, “Fiat.com”.
Ne consegue che registrare ed utilizzare un dominio corrispondente al nome
di una impresa esistente, induce automaticamente il consumatore a ritenere che
a quel dominio corrisponda il “sito ufficiale” dell’impresa stessa, e
che i contenuti del sito stesso siano emanazione diretta dell’impresa a cui
corrisponde in nome del domini.
Nel caso in esame, la Biaccabi, registrando il dominio corrispondente al
nome della concorrente, si è presentata al pubblico di internet come il
referente appunto “ufficiale” dei prodotti Alnitec, inducendo il possibile
acquirente Alnitec a riferirsi eclusivamente alla Biaccabi per ottenere
informazioni sui macchinari prodotti e commercializzati dalla prima.
Inoltre, cliccando su www.alnitec.com
non appare solamente la home page di www.biaccabi.com
(appunto il sito ufficiale di Biaccabi snc), ma in tale pagina risulta
inserito il link “alnitec.com”, unitamente ai link di altri produttori di
macchine per ozonoterapia di cui Biaccabi cura la commercializzazione (cfr.
dich. Basana): senonchè mentre per questi ultimi produttori il link viene
denominato semplicemente con il nome della ditta (“Ozonosan”, “Multiossigen”,
“Biozomat”, cfr. doc. 6 ricorrente), il link Alnitec viene identificato
diversamente, appunto “Alnitec.com”. Tale ulteriore comportamento conforta
il visitatore nell’errata conclusione che la Alnitec non sia semplicemente una
delle imprese commercializzate dalla Biaccabi (e di cui ai citati link), ma
una compagine di cui (diversamente dalle altre ditte) Biaccabi rappresenta l’interfaccia
privilegiata nei confronti del mercato, creando quindi confusione sulle
rispettive attività delle parti.
Peraltro, altre considerazioni inducono questo giudice a ritenere atto di
concorrenza sleale l’utilizzo di un dominio Internet corrispondente alla
ragione sociale di un concorrente.
In primo luogo, come ha già sostenuto il Tribunale di Milano il 10.6.1997
(in F.I., 1998, I, 925) il domain name (nella specie “Alnitec.com”)
deve ritenersi, ormai, in considerazione della rilevanza economica assunta
dall’e-commerce”, un carattere distintivo dell’azienda,
assimilabile all’insegna (tutelata, com’è noto, contro le possibili
attività confusorie di terzi, ex artt. 2568 e 2564 cc) e ciò, ritiene questo
giudice a prescindere dalla avvenuta registrazione di detto domain.
Secondariamente, non appare contestabile che sia avvertita, a livello
planetario, l’esigenza di garantire i titolari di nomi identificativi di
persone fisiche e giuridiche contro le registrazioni e gli utilizzi, da parte
di terzi non autorizzati, di domini web corrispondenti a tali nomi.
In tal esplicito senso è orientata la proposta di legge “Passigli “
del governo italiano, annunciata dal Consiglio dei Ministri il 12.4.00,
nonché la c.d. Anti-cybersquating consumer protection act del
Congresso USA del 5 agosto 1999, laddove si considera responsabile chiunque
“registrers traffics in or uses a domain name” che sia “identical
or confusingly similar” con un marchio altrui (trademark or services
mark).
Si tratta cioè di sintomi della sensibilità dei legislatori occidentali
nei confronti di queste nuove modalità di concorrenza sleale (ed in generale
di lesione dei diritti della personalità) sintomi che risultano utili ad
ascrivere, nel caso concreto, la portata precettiva dell’enunciato di cui
all’art. 2598 n. 1 cc.
2) Si ritiene peraltro, che la condotta denunciata da Alnitec integri
altresì l’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 2 dell’art. 2598
cc (diffusione di notizie in discredito del concorrente).
Infatti, parte ricorrente ha prodotto in atti un messaggio di posta
elettronica proveniente dalla Biaccabi snc (in risposta ad un sedicente
interessato ai prodotti Alnitec) in cui si presenta il prodotto Alnitec come
necessitante “di qualche anno di rodaggio per verificarne la
compatibilità di tutta la componentistica all’esposizione all’ozono”
la cui novità (il generatore al titanio) è da sottoporre alla verifica “dell’usura
del tempo”, nonché “il cui grosso limite è il flusso (…..) con
ovvie variazioni di concentrazioni nel caricamento delle siringhe grandi”, ritenendola
“una struttura interessane per il settore veterinario”.
Orbene, il legale rappresentante della Biaccabi ha confermato in udienza
che il messaggio proviene dalla Biaccabi e corrisponde al suo personale
pensiero.
In relazione a ciò, questo giudice ritiene che anche tale condotta sia
contraria ai principi di correttezza commerciale.
Infatti, detta condotta, se di per sé potrebbe, in ipotesi anche apparire
finalizzata a fornire al potenziale cliente una più esaustiva informazione di
mercato, appare sotto luce diversa se collegata all’attività confusoria
più sopra ricordata.
Ed infatti, nella misura in cui Biaccabi, attraverso l’utilizzo del
dominio “Alnitec.com” e della altre condotte ad essa collegate, si è
presentata nei confronti del consumatore come l’interlocutore privilegiato
ed il referente esclusivo ed “ufficiale” della Alnitec nei confronti del
potenziale cliente della stessa, il contenuto del messaggio e-mail di cui
sopra diventa non un parere tecnico proveniente da un commerciante
esperto del settore, bensì una valutazione che appare provenire dalla
stessa Alnitec, e quindi dotata di particolare autorevolezza e
credibilità.
In sintesi quindi, da una parte Biaccabi si presenta nel world
wide web come una sorta di interlocutore privilegiato per chi voglia
acquistare prodotti Alnitec e dall’altra, in virtù della
credibilità discendente da tale autoinvestitura, ne diffonde notizie
sostanzialmente lesive dell’immagine commerciale, in tal modo intercettando
e bloccando la richiesta del mercato, opportunemente convogliata verso altre
ditte commercializzate da Biaccabi (cfe. E-mail citato: “a ns modesto
giudizio, le migliori tecnologie rimangono quelle tedesche, Ozonosan (…) o
Biozomat”.
Nello stesso senso va letto l’aver posizionato il link “Alnitec.com”
sotto la voce “veterinaria” della home page, inducendo il visitatore a
ritenere la produzione Alnitec come destinata a tale esclusivo settore.
Né vale sostenere la insussistenza di interesse ad agire in capo alla
ricorrente: è noto infatti che la concorrenza sleale postula un danno
puramente di pericolo, risultando sufficiente la prova dell’idoneità
dannosa dell’atto (Cass. 1991 n. 8691), prova che può dirsi raggiunta, data
la potenziale diffusione del messaggio di rete.
Da ultimo, quanto all’elemento soggettivo, occorre osservare che, anche
ai sensi dell’art. 2600 cc. all’accertamento della concorrenza sleale
consegue la presunzione della colpa in capo all’agente, sul quale grava l’onere
di dimostrarne l’insussistenza. Tale onere, nel caso in esame, non può
dirsi soddisfatto, in conseguenza della complessa e articolata condotta
imputabile alla Biaccabi;
che quanto al periculum, l’enorme potenzialità diffusa della rete
indice a ritenere che il pregiudizio paventato dal ricorrente possa divenire
irreversibile qualora si attendesse l’esito della decisione in via
ordinaria.
Il ricorso va quindi, accolto con pubblicazione del dispositivo di questa
ordinanza anche ai sensi dell’art. 2955 cc;
pronunciando sul ricorso ex art. 700 cpc introdotto da Alnitec srl con atto
depositato il 30.6.2000 nei confronti della Biaccabi snc, accoglie il ricorso
e per l’effetto
inibisce
a Biaccabi snc: 1) l’uso del dominio “alnitec.com” e del
reindirizzamento verso il sito www.biaccabi.com;
2) il mantenimento dell’indicazione “alnitec.com” e del relativo link
nella pagina intestata “attrezzature” nel sito www.biaccabi.com;
3) l’utilizzo della pagina “alnitec.com”; 4) l’utilizzo dei messaggi
e-mail predisposti con indirizzo Biaccabi snc e relativi ad “alnitec.com”.
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata, una sola volta e per
estratto, sul Corriere della Sera, nonché sulla pagina iniziale del sito www.biaccabi.com
per la durata di giorni sessanta, a spese della Biaccabi snc.
Fissa il termine di giorni trenta per l’inizio della causa di merito.
Crema 24 luglio 2000