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Il Giudice Designato O. De Masi
Sciogliendo la riserva di cui al verbale
di udienza che
precede
Osserva
La Trieste e Venezia Assicurazioni Genertel
Spa (avvocati:
Alfredo Antonini e Enzo Fogliani)
con ricorso depositato il
29.11.2000, ha chiesto, in via
d’urgenza, di ordinare alla Crowe
Italia Srl (avvocato Massimo
Bersani) di eliminare il riferimento
"Genertel" dal sorgente della
pagina HTML sita all’indirizzo
http://www.crowe.it/index.htm
e da tutte le eventuali pagine web
poste entro il dominio crowe.it
ove contenenti il nome di essa
istanza, nonché di disporre adeguata
forma di pubblicità su internet
dell’estratto dell’emanando provvedimento
ed infine, di imporre alla
società resistente l’obbligo
di pagamento della somma di lire
5.000.000 milioni, salvo altro
importo ritenuto di giustizia, per
ogni giorno di ritardo nella
ottemperanza degli ordini sopra
indicati.
Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente,
dal 1994 operante nel
settore della vendita di polizze
assicurative per telefono o tramite
internet, che all’utente di internet
che digiti, quale parola per la
ricerca, "Genertel" tramite il
motore di ricerca "Virgilio" – ma la
stessa cosa accade con i motori
di ricerca Godado ed Altavista,
compare anche la indicizzazione
del sito della concorrente Crowe
Italia, attiva dal 1998 nel mercato
assicurativo come rappresentante
per l’Italia di uno dei sindacati
dei Lloyd’s di Londra (cfr. la
stampa delle pagine web depositate
in atti)
Evidenzia la ricorrente che visualizzando
il file sorgente della
pagine HTML della Crowe Italia
appaiono inserite "etichette
nascoste" e cioé parole che se
digitate dall’utente per la ricerca
conducono a Crowe Italia (cfr.
la stampa della visualizzazione della
pagina web in versione HTML sita
all’indirizzo
http://www.crowe.it/index .htm).
Di contro, la società resistente deduce che
una cosa è
l’elenco/indice dei siti richiamati
dalle parole chiavi digitate
dall’utente della rete ed altra
cosa è il "sito" cui corrisponde il
dominio registarto da ciascuna
azienda che intenda dare visibilità
nel "cyberspazio" ai propri servizi
o prodotti. Dunque, secondo la
Crowe Italia, deve ritenersi
dirimente la circostanza, non
considerata dalla ricorrente,
che il motore di ricerca si limita,
nel caso proposto all’esame dal
Tribunale, ad informare l’utente
della rete dell’esistenza nonché
dell’indirizzo internet dei vari
operatori commerciali ivi presenti
attraverso l’impiego di parole
chiavi e riferimenti incrociati
all’uopo combinati.
Com’è noto, con il termine mega-tag si fa
riferimento a quelle
parole chiavi, codificate nel
linguaggio della rete – html – e non
immediatamente visibili sulla
pagina web che i motori di ricerca
utilizzano per individuare ed
indicizzare i veri siti presenti sulla
rete.
Nel caso di specie, l’uso da parte di Crowe
Italia, quale
meta-tag, della parola Genertel,
che contraddistingue l’attività
assicurativa per telefono o via
internet della ricorrente, dipende
esclusivamente dallo scopo, così
perseguito dalla resistente, di far
comparire, tra i risultati della
ricerca dell’utente della rete, il
proprio sito e dunque, la propria
presenza sul mercato
dell’assicurazione RCA grazie
alla notorietà raggiunta nel settore
per cui è causa dalla medesima
ricorrente, detentrice di una
rilevante quota di mercato -
dato non contestato - riportato nel
ricorso introduttivo sulla base
delle rilevazioni ufficiali ANIA [1] - ed impegnata in
onerose campagne pubblicitarie
sui media.
Non v’è dubbio, del resto, che anche la semplice
conoscenza, da
parte dell’utente di internet,
dell’esistenza di altri prodotti o
servizi comparabili con quelli
della società istante, conoscenza
ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando
slealmente i risultati degli
sforzi imprenditoriali della
concorrente e magari offrendo anche
prodotti o servizi analoghi ed
a prezzi migliori, è idonea ad
influenzare la scelta del consumatore.
Deve, in conclusione, ritenersi prevalente
l’esigenza, tutelata
dall’ordinamento e segnatamente
dall’articolo 2598 n. 3 C.C.
[2], che ciascun imprenditore nella lotta con
i concorrenti per
l’acquisizione di più favorevoli
posizioni di mercato, si avvalga di
mezzi suoi propri e non tragga
invece vantaggio in maniera
parassitaria, per quanto sopra
rilevato dall’effetto di
"agganciamento" ai risultati
dei mezzi impiegati da altri.
Va inibito l’uso del meta-tag nei termini
sopra indicati e la
resistente provvederà a che nei
motori di ricerca sia eliminata la
presente parola Genertel. Tale
misura, peraltro, appare sufficiente
a realizzare le esigenza cautelari
rappresentate dalla
ricorrente.
PQM
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso
e, per l’effetto,
ordina alla Crowe Italia Srl
di eliminare immediatamente il
riferimento Genertel del sorgente
sulla pagina html sita
all’indirizzo www.crowe.it/index.htm
e da tutte le altre pagine web
poste entro il dominio crowe.it
contenenti il nome della ricorrente
alla quale assegna il termine
di giorni 30 per la proposizione della
causa di merito.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Giudice Designato
O. De Masi
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