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Tribunale
di Genova Sezione VI civile
Ordinanza
del 12/10/1999
Sul
reclamo promosso da:
ABX
SISTEMI S.r.l., Avv. F.Saia
nei
confronti di:
Compaq
Computer S.p.a., Avv.G.Poggiani e U.Foppiano.
Svolgimento
del processo
Con
ricorso ex articolo 700 codice procedura civile la Compaq
S.p.A., premesso di essere divenuta titolare della licenza
d'uso del marchio Altavista a seguito di acquisto di azienda da
Digital Equipment, affermava che detta denominazione, oltre a
connotare i propri prodotti e servizi, secondo la funzione propria del
marchio, rappresentava anche l'elemento distintivo dell'indirizzo di
accesso al più potente ed efficiente motore di ricerca dei siti Web
per Internet, anch'esso denominato Altavista, di sua proprietà.
Riferiva anche di essere venuta a conoscenza del fatto che un'altra
società, denominata GreenTel utilizzava il marchio Altavista per
identificare alcune pagine Web e sosteneva che ciò rappresentava un
illecito utilizzo del marchio registrato a idoneo a rappresentare un
ingiusto profitto per l'utilizzatore abusivo con danno per essa
ricorrente ha rappresentato dall'ostacolo che veniva così frapposto
ad una rapida consultazione dei siti attraverso l'indice di ricerca
Altavista.
Riferiva
anche che la GreenTel a seguito di contestazione aveva indicato la
società ABX quale titolare dello spazio corrispondente al predetto
indirizzo nonché del nome dominio registrato presso l'organismo
deputato al controllo sull'assegnazione dei nomi Registration Autority
italiana e che la ABX, anche essa fatto oggetto di intimazione a
cessare l'uso illecito, aveva disattivato la pagina Web in
contestazione ma non aveva provveduto ad eliminare il riferimento
Altavista dal registro dell'authority, circostanza questa di per sé
lesiva del diritto di esclusiva sul marchio in quanto idonea ad
ingenerare nei terzi la convinzione che il motore di ricerca Altavista
fosse di proprietà della società ABX e determinava per essa Compaq
l'impossibilità di registrare un proprio dominio Internet utilizzando
come nome il marchio Altavista, di cui peraltro era licenziataria in
via esclusiva per l'Italia.
La
società ABX si costituiva in giudizio ed eccepiva che il del
nominativo Altavista it che era stato da lei coniato e registrato
presso l'authority competente per designare una pagina doppia v creata
per un cliente titolare di un'azienda che operava sotto la stessa
denominazione, sosteneva che si trattava esclusivamente del nome di
uno spazio, nome che, alla stregua di un numero telefonico, aveva
l'unica funzione di permettere l'accesso alla relativa pagina senza
alcuna possibilità di interferire sulla riconoscibilità del marchio
di cui era titolare la Compaq.
Il giudice
accoglieva il ricorso inibendo alla società ABX l'utilizzo del
marchio Altavista.
Avverso
il provvedimento ha proposto reclamo la società ABX sottolineando
particolarmente il fatto che titolare della home page oggetto del sito
da lei realizzato sarebbe un soggetto che solo per avventura porta lo
stesso nome Altavista di cui al marchio registrato e che opera in
settore affatto diverso da quello proprio della Compaq, per cui la
circostanza che i abbia inteso inserirsi nel circuito Internet con il
proprio nome a scopo di pubblicizzare la propria attività per nulla
inciderebbe sui diritti della opposta. Contestava inoltre il difetto
di legittimazione attiva di Compaq per il fatto che la stessa avrebbe
ceduto a terzi la maggioranza dei titoli azionari relativi a ad
Altavista Company, società produttrice del motore di ricerca di cui
trattasi.
La
Compaq si costituiva e chiedeva la conferma dell'ordinanza reclamata.
Il
collegio sentiti i difensori all'udienza odierna si riservava di
decidere.
Motivi
della decisione
Il reclamo è
infondato.
La
società ABX sistemi, società operante nel campo dei servizi
informatici, si propone nel presente giudizio come semplice esecutrice
per conto di un cliente (tal Bazzacco Gianfranco) dell'attività
di tipo tecnico ed amministrativo necessaria per la realizzazione di
un sito Internet e di una pagina pubblicitaria all'interno dello
stesso. Il fatto che tale cliente operi, da tempi da sospetti, sotto
la denominazione " Altavista " ed in un settore commerciale
, quello della compravendita immobiliare, affatto diverso da quello
proprio della Compaq (che sotto tale denominazione offre agli utenti
un " motore di ricerca " per Internet) costituirebbe a detta
della reclamante la prova migliore dell'assenza nel proprio operato di
intenti speculativi a danno della reclamata. Secondo l'assunto della
reclamante dunque, stante la non contiguità dei settori commerciali
in cui operano rispettivamente la Compaq ed il Bazzacco con, l'intera
operazione che ha provocato la reazione di compact, essendo riferibile
alla Bazzacco quale semplice mezzo pubblicitario relativo alla sua
agenzia immobiliare, non integrerebbe affatto gli estremi della
concorrenza sleale, né il solo fatto che detti soggetti abbiano nel
proprio indirizzo informatico utilizzato lo stesso nome Altavista
determinerebbe alcuna violazione della legge marchi (dovendosi anzi
riconoscersi a tutti " la libertà di stabilimento di un dominio
e di circolazione della propria denominazione ").
A
supporto di tali argomentazioni, solo accennate in prime cure e
sviluppate compiutamente in sede di reclamo, la ABX sistemi ha
prodotto la stampa della pagina doppia v in questione da cui risulta
che il contenuto della stessa è in oggi a relativo esclusivamente
alla compravendita di immobili.
La tesi
della reclamante non è condivisibile, essa si fonda su di un
presupposto di fatto rimasto indimostrato: il conferimento di un
incarico professionale da parte del Bazzacco alla ABX sistemi volto
alla realizzazione del sito Internet in questione. Della agenzia
d'affari immobiliare " Altavista " di Bazzacco Gianfranco
risulta infatti provata in causa esclusivamente l'esistenza in vita a
partire dal 1981 (grazie alla prodotto certificato della camera di
commercio), decisamente troppo poco per avvalorare una linea
difensiva, quella della reclamante, mirante a far valere diritti
personalismi (quali quello all'utilizzo del proprio nome) di cui a ben
guardare la titolarità spetterebbe alla stessa agenzia, tanto che
sarebbe fondato il dubbio, ove le cose non stessero diversamente da
come ABX sistemi tenti di rappresentarle, in ordine alla sussistenza,
se non della legittimazione, almeno dell'interesse della reclamante a
farli valere nel presente giudizio.
Il
silenzio del Bazzacco ed il maldestro tentativo di ABX sistemi di
modificare la realtà dei fatti rispetto a quella che si presentava
all'inizio della controversia (solo dopo la pronuncia del
provvedimento reclamato essa ha provveduto a completare la pagina
doppia v in questione con notizie riguardanti il mercato immobiliare
sostituendo il messaggio preesistente che era del seguente tenore:
" vi offriamo la possibilità di accedere ad uno dei maggiori
indici Web... ") permettono di affermare l'esistenza di un
preciso e diretto interesse della opponente alla conservazione del
sito Internet in questione, sito del cui " domain", occorre
ricordarlo, essa è titolare in forza della registrazione ottenuta e
di cui pertanto potrebbe disporre liberamente, con buona pace del
Bazzacco. Ed è proprio in riferimento a questo interesse che va
ravvisato l'ambito commerciale nel quale si inserisce l'attività di
concorrenza sleale denunciata da Compaq.
Per
dare dimostrazione di tale assunto è opportuna una brevissima
premessa relativa alla funzionamento di Internet e dei motori di
ricerca ad esso relativi. Come noto Internet costituisce " un
insieme di decine di migliaia di network o o reti di calcolatori che
inter connettono milioni di computer in tutto il mondo ", tale
" rete delle reti " fornisce all'utente una quantità enorme
di documenti ed informazioni, la ricerca dei dati che interessano è
facilitata da quei programmi denominati " motori ricerca "
che attraverso l'utilizzo di parole chiave selezionano i siti che
contengono le informazioni disponibili sulla rete. I motori ricerca
sono realizzati da società specializzate che li inseriscono nella
rete consentendone l'accesso gratuito a tutti gli utenti, l'interesse
ed economico che giustifica questa operazione è rappresentato dalla
vendita di spazi pubblicitari all'interno del programma: è evidente
che più uno motore di ricerca viene utilizzato, più esso acquisisce
valore sia come canali pubblicità vera e propria sia come mezzo di
orientamento dei consumatori.
Occorre
ora considerare che l'accesso e motori ricerca avviene attraverso
l'indirizzo informatico che ciascuno di essi si è scelto, in base
alla semplice digitazione dell'indirizzo stesso e che il numero di
utenti che visitano ogni singolo motore è dunque il suo valore
commerciale come veicolo pubblicitario, viene determinato sulla base
del numero di collegamenti che si sono così realizzati in un dato
periodo di riferimento. Pertanto, tornando al caso in esame, se è
vero quanto sostenuto dalla reclamante che l'utilizzo da parte sua
della denominazione Altavista non impedisce agli utenti, anche se
tratti in inganno dalla omonimia una volta avveduti si dell'orrore di
uscire dal sito Altavista.it per posizionarsi sul motore di ricerca
Altavista digitando l'indirizzo www.altavista.com, ciò non è,
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, circostanza di
poco conto avuto riguardo alle conseguenze che l'imposizione di un
simile "passaggio" determina.
Non si
tratta solo di frapporre un ostacolo e rallentare l'accesso diretto al
motore di ricerca: l'induzione in errore degli utenti, realizzata
attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome Altavista da
parte della reclamante, ha come conseguenza immediata a quella di
" catturare " nel sito a lei intestato utenti diretti verso
il motore di ricerca omonimo, con ciò stesso realizzando la
diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nella relativa pagina ed
accreditandogli presso gli operatori commerciali una potenzialità
diffusive degli stessi che altrimenti sarebbe del tutto estranea alla
reclamante. La circostanza che all'indirizzo informatico della
reclamante corrisponda un sito, mentre a quello della reclamata
corrisponda un motore di ricerca (anche ammesso che il sito della ABX
sistemi fosse stato predisposto esclusivamente per fornire
informazioni relative al mercato immobiliare) non modifica i termini
della questione: la reclamante aveva realizzato un sistema che
attraverso lo sfruttamento della notorietà del nome Altavista era
volto ad accreditare il proprio sito quale valido veicolo
pubblicitario (anche solo nel ristretto ambito degli operatori
immobiliari).
Ciò
costituisce senza alcun dubbio attività di concorrenza sleale alla
stregua dell'articolo 2598 numero 1 codice civile: il mercato rispetto
al quale ABX sistemi poteva dirsi concorrente di Compaq che era quello
della pubblicità di Internet.
Per
quanto riguarda l'eccepito difetto di legittimazione attiva della
Compaq a far valere diritti che sarebbero stati ceduti dall'opposta a
terzi in forza della vendita della maggioranza azionaria della società
produttrice del motore di ricerca di cui trattasi si rifletta che,
alla stregua dell'articolo 111 codice procedura civile, la circostanza
dedotta, essendo intervenuta successivamente all'instaurazione del
presente giudizio, è inidonea ad influire sullo stesso.
Il
provvedimento reclamato viene quindi dunque confermato che la ABX
sistemi viene condannata a rimborsare alla reclamata le spese del
giudizio liquidate come in dispositivo. |